TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 121
Funzioni della Regione
in materia di inquinamento atmosferico
1. Ai sensi e nei limiti dell'art. 4 del DPR 24 maggio 1988, n. 203,
la Regione, per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento
atmosferico:
a) determina criteri ed indirizzi per l'individuazione delle zone
nelle quali e' necessario limitare o prevenire l'inquinamento
atmosferico e per la predisposizione di piani finalizzati alla
prevenzione, conservazione e risanamento atmosferico;
b) determina, per le zone per le quali e' necessario assicurare una
speciale protezione, valori di qualita' dell'aria piu' restrittivi di
quelli fissati dalla normativa statale;
c) determina valori limite di emissione nonche' particolari
condizioni di costruzione e di esercizio per gli impianti produttivi
e di servizio con emissioni in atmosfera;
d) definisce obiettivi e prestazioni dei sistemi di controllo e di
rilevamento della qualita' dell'aria e per l'organizzazione
dell'inventario delle emissioni;
e) definisce linee di indirizzo per la gestione delle situazioni di
emergenza conseguenti all'instaurarsi di particolari condizioni di
inquinamento atmosferico secondo quanto disposto dalle vigenti
normative statali.