TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 117
Acque dolci idonee alla vita dei pesci
1. Sulla base degli indirizzi forniti dalla Regione, le Province,
avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente (ARPA), designano e classificano le acque
dolci che necessitano di protezione o miglioramento per essere idonee
alla vita dei pesci, in applicazione di quanto previsto dal DLgs 25
gennaio 1992, n. 130.
2. Le Province, in particolare:
a) formano appositi elenchi delle acque dolci superficiali designate
e classificate;
b) provvedono a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione i
provvedimenti di designazione e di classificazione delle acque;
c) concedono deroghe in caso di circostanze meteorologiche
eccezionali o speciali condizioni geografiche, oppure in caso di
arricchimento naturale del corpo idrico da sostanze provenienti dal
suolo senza intervento diretto dell'uomo;
d) trasmettono alla Regione una relazione particolareggiata sulle
acque designate e classificate ai sensi del presente articolo e sulle
loro caratteristiche essenziali per la presentazione alla Commissione
dell'Unione Europea.