REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
            CAPO III                                                            
   Protezione della natura e dell'ambiente,                                     
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                         
e gestione dei rifiuti                                                          
Sezione I                                                                       
Disposizioni generali                                                           
          Art. 117                                                              
Acque dolci idonee alla vita dei pesci                                          
1. Sulla base degli indirizzi forniti dalla Regione, le Province,               
avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la                  
prevenzione e l'ambiente (ARPA), designano e classificano le acque              
dolci che necessitano di protezione o miglioramento per essere idonee           
alla vita dei pesci, in applicazione di quanto previsto dal DLgs 25             
gennaio 1992, n. 130.                                                           
2. Le Province, in particolare:                                                 
a) formano appositi elenchi delle acque dolci superficiali designate            
e classificate;                                                                 
b) provvedono a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione i             
provvedimenti di designazione e di classificazione delle acque;                 
c) concedono deroghe in caso di circostanze meteorologiche                      
eccezionali o speciali condizioni geografiche, oppure in caso di                
arricchimento naturale del corpo idrico da sostanze provenienti dal             
suolo senza intervento diretto dell'uomo;                                       
d) trasmettono alla Regione una relazione particolareggiata sulle               
acque designate e classificate ai sensi del presente articolo e sulle           
loro caratteristiche essenziali per la presentazione alla Commissione           
dell'Unione Europea.                                                            

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina