REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
            CAPO III                                                            
   Protezione della natura e dell'ambiente,                                     
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                         
e gestione dei rifiuti                                                          
Sezione I                                                                       
Disposizioni generali                                                           
          Art. 116                                                              
Acque idonee alla molluschicoltura                                              
1. Sulla base dei criteri stabiliti ai sensi della lett. q) del comma           
1 dell'art. 80 del DLgs n. 112 del 1998, le Province, avvalendosi del           
supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e                    
l'ambiente (ARPA), designano le acque costiere e salmastre idonee               
alla molluschicoltura e allo sfruttamento dei banchi naturali di                
bivalvi, fermo restando quanto previsto dal DLgs 30 dicembre 1992,              
n.530.                                                                          
2. La Provincia, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti                
necessita' di tutela delle acque designate, convoca una conferenza di           
servizi di tutti i soggetti pubblici interessati, ai sensi dell'art.            
14 della Legge 7 agosto 1990,  n.241, per l'adozione dei necessari              
provvedimenti.                                                                  
3. Le Province, in particolare:                                                 
a) curano la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque                   
destinate alla molluschicoltura;                                                
b) provvedono a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione i             
provvedimenti di designazione delle acque destinate alla                        
molluschicoltura;                                                               
c) trasmettono alla Regione una relazione particolareggiata sulle               
acque designate ai sensi del presente articolo e sulle loro                     
caratteristiche essenziali per la presentazione alla Commissione                
dell'Unione Europea ogni due anni.                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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