REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
            CAPO III                                                            
   Protezione della natura e dell'ambiente,                                     
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                         
e gestione dei rifiuti                                                          
Sezione I                                                                       
Disposizioni generali                                                           
          Art. 115                                                              
Pianificazione provinciale                                                      
1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), ai                
sensi dell'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1995,  n.6:                             
a) determina gli obiettivi di qualita' da conseguire per i singoli              
corpi idrici nel rispetto degli obiettivi minimi fissati dallo Stato;           
b) individua le azioni e gli interventi necessari nel proprio                   
territorio per il raggiungimento degli obiettivi e delle prestazioni            
stabilite dalla pianificazione regionale per l'uso e la tutela dei              
corpi idrici.                                                                   
2. Qualora il PTCP sia adottato prima dell'approvazione del piano di            
cui all'art. 114, la Provincia provvede al suo adeguamento.                     
3. In relazione a problemi di particolare importanza per il                     
territorio provinciale le Province possono adottare piani settoriali            
stralcio nel rispetto ed in coerenza con il Piano territoriale di               
coordinamento.                                                                  

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina