REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
            CAPO III                                                            
   Protezione della natura e dell'ambiente,                                     
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                         
e gestione dei rifiuti                                                          
Sezione I                                                                       
Disposizioni generali                                                           
          Art. 112 (Nota 1)                                                     
Funzioni dei Comuni                                                             
(sostituito da art. 2, L.R. 24 marzo 2000, n. 22)                               
1. E' di competenza dei Comuni il rilascio dell'autorizzazione agli             
scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque                 
reflue domestiche (Nota 2) nonche' l'irrogazione e l'introito delle             
connesse sanzioni amministrative.                                               
2. Il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi             
di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del                
servizio idrico integrato.                                                      
NOTE ALL'ART. 112                                                               
1) Si riporta di seguito l'art. 8 della L.R. 24 marzo 2000, n. 22:              
"Art. 8 - Disposizioni finali                                                   
1. I provvedimenti di autorizzazione agli scarichi adottati ai sensi            
degli artt. 111 e 112 della L.R. n. 3 del 1999 nel testo previgente             
alla presente legge restano validi.".                                           
2) Si riporta di seguito l'art. 7 della L.R. 24 marzo 2000, n. 22:              
"Art. 7 - Disposizioni transitorie                                              
1. Fino all'emanazione della disciplina prevista al comma 3 dell'art.           
45 del DLgs 11 maggio 1999, n. 152, agli scarichi delle acque reflue            
domestiche si applicano le disposizioni previste per gli insediamenti           
civili della classe A dall'art. 12 della L.R. 29 gennaio 1983, n.               
7.".                                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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