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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 111 (Nota 1)
Funzioni delle Province
(sostituita lett. a) del comma 1 e modificata lett. a) del comma 2 da
art. 1, L.R. 24 marzo 2000, n. 22)
1. Sono di competenza delle Province le seguenti funzioni:
a) il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue
industriali e delle acque assimilate alle domestiche che non
recapitano in reti fognarie, delle reti fognarie nonche'
l'irrogazione e l'introito delle connesse sanzioni amministrative;
b) la formazione e l'aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi
di cui alla lett. a);
c) il rilevamento per il tramite dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente (ARPA) delle caratteristiche qualitative e
quantitative dei corpi idrici, nonche' la tenuta e l'aggiornamento
dell'elenco delle acque dolci superficiali.
2. Alle Province e' delegato altresi':
a) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque
utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di
miniere o cave, delle acque pompate nel corso di determinati lavori
di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio
termico;
b) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nelle unita'
geologiche profonde delle acque risultanti dall'estrazione di
idrocarburi.
3. Al fine di assicurare una gestione coordinata ed omogenea le
Province esercitano le funzioni di cui al presente articolo sulla
base di direttive emanate dalla Giunta regionale entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
NOTE ALL'ART. 111
1) Si riporta di seguito l'art. 8 della L.R. 24 marzo 2000, n. 22:
"Art. 8 - Disposizioni finali
1. I provvedimenti di autorizzazione agli scarichi adottati ai sensi
degli artt. 111 e 112 della L.R. n. 3 del 1999 nel testo previgente
alla presente legge restano validi.".
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