REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
            CAPO III                                                            
   Protezione della natura e dell'ambiente,                                     
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                         
e gestione dei rifiuti                                                          
Sezione I                                                                       
Disposizioni generali                                                           
          Art. 109                                                              
Modifiche alla L.R. n. 11 del 1988                                              
1. Al comma 2 dell'art. 3 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, recante              
"Disciplina dei parchi e delle riserve naturali", le parole da "Tali            
norme" a "presente legge." sono sostituite dalle seguenti: "Tali                
norme hanno validita' fino all'approvazione del piano territoriale              
del parco.".                                                                    
2. La lett. b) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 11 del 1988 e'             
sostituita dalla seguente:                                                      
"b) detta le norme di salvaguardia valide fino all'approvazione del             
piano territoriale del parco. Tali norme devono essere articolate per           
zone omogenee, secondo le caratteristiche del territorio e con                  
riferimento alla presenza di aree interessate da convenzioni                    
internazionali o da direttive comunitarie.".                                    
3. Il comma 5 dell'art. 7 della L.R. n. 11 del 1988 e' abrogato.                
4. Il comma 1 dell'art. 9 della L.R. n. 11 del 1988 e' sostituito dal           
seguente:                                                                       
"1. Il piano territoriale del parco e' adottato dalla Provincia su              
proposta dell'ente di gestione ed e' depositato presso le loro sedi,            
nonche' presso i Comuni interessati. L'avviso dell'avvenuto deposito            
e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed in almeno un            
quotidiano locale. Il piano e' approvato dalla Giunta regionale con             
le procedure di cui ai commi da 3 a 12 dell'art. 3 della L.R. 30                
gennaio 1995, n. 6, previa acquisizione, ai fini della espressione              
delle riserve, del parere del Comitato di cui all'art. 33 della                 
presente legge.".                                                               
5. Il comma 1 dell'art. 10 della L.R. n. 11 del 1988 e' sostituito              
dal seguente:                                                                   
"1. In caso di inerzia da parte dell'ente di gestione del parco della           
Provincia nello svolgimento delle fasi di elaborazione, adozione e              
controdeduzioni del piano territoriale del parco, ovvero qualora non            
si realizzino le intese di cui al comma 2 dell'art. 9, la Regione               
assegna un termine per gli adempimenti previsti. Decorso inutilmente            
tale termine, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta.".              
6. Il comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 11 del 1988 e' sostituito              
dal seguente:                                                                   
"1. Dalla data di adozione del piano territoriale del parco e fino              
alla sua approvazione, le Amministrazioni competenti all'approvazione           
di piani e programmi territoriali e urbanistici, ovvero al rilascio             
di concessioni, autorizzazioni e altri atti di assenso comunque                 
denominati, applicano le misure di salvaguardia secondo le modalita'            
indicate dal primo comma dell'art. 55 della L.R. n. 47 del 1978.".              
7. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della L.R. n. 11 del 1988 e' aggiunto           
il seguente comma:                                                              
"2 bis. La proposta e' formulata entro trenta giorni dall'entrata in            
vigore della legge istitutiva del parco. Trascorso tale termine, la             
Giunta regionale provvede d'ufficio alla costituzione del consorzio a           
norma dell'art. 2 bis.".                                                        
Sezione III                                                                     
Inquinamento delle acque                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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