TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 109
Modifiche alla L.R. n. 11 del 1988
1. Al comma 2 dell'art. 3 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, recante
"Disciplina dei parchi e delle riserve naturali", le parole da "Tali
norme" a "presente legge." sono sostituite dalle seguenti: "Tali
norme hanno validita' fino all'approvazione del piano territoriale
del parco.".
2. La lett. b) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 11 del 1988 e'
sostituita dalla seguente:
"b) detta le norme di salvaguardia valide fino all'approvazione del
piano territoriale del parco. Tali norme devono essere articolate per
zone omogenee, secondo le caratteristiche del territorio e con
riferimento alla presenza di aree interessate da convenzioni
internazionali o da direttive comunitarie.".
3. Il comma 5 dell'art. 7 della L.R. n. 11 del 1988 e' abrogato.
4. Il comma 1 dell'art. 9 della L.R. n. 11 del 1988 e' sostituito dal
seguente:
"1. Il piano territoriale del parco e' adottato dalla Provincia su
proposta dell'ente di gestione ed e' depositato presso le loro sedi,
nonche' presso i Comuni interessati. L'avviso dell'avvenuto deposito
e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed in almeno un
quotidiano locale. Il piano e' approvato dalla Giunta regionale con
le procedure di cui ai commi da 3 a 12 dell'art. 3 della L.R. 30
gennaio 1995, n. 6, previa acquisizione, ai fini della espressione
delle riserve, del parere del Comitato di cui all'art. 33 della
presente legge.".
5. Il comma 1 dell'art. 10 della L.R. n. 11 del 1988 e' sostituito
dal seguente:
"1. In caso di inerzia da parte dell'ente di gestione del parco della
Provincia nello svolgimento delle fasi di elaborazione, adozione e
controdeduzioni del piano territoriale del parco, ovvero qualora non
si realizzino le intese di cui al comma 2 dell'art. 9, la Regione
assegna un termine per gli adempimenti previsti. Decorso inutilmente
tale termine, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta.".
6. Il comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 11 del 1988 e' sostituito
dal seguente:
"1. Dalla data di adozione del piano territoriale del parco e fino
alla sua approvazione, le Amministrazioni competenti all'approvazione
di piani e programmi territoriali e urbanistici, ovvero al rilascio
di concessioni, autorizzazioni e altri atti di assenso comunque
denominati, applicano le misure di salvaguardia secondo le modalita'
indicate dal primo comma dell'art. 55 della L.R. n. 47 del 1978.".
7. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della L.R. n. 11 del 1988 e' aggiunto
il seguente comma:
"2 bis. La proposta e' formulata entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della legge istitutiva del parco. Trascorso tale termine, la
Giunta regionale provvede d'ufficio alla costituzione del consorzio a
norma dell'art. 2 bis.".
Sezione III
Inquinamento delle acque