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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 105
Protezione della flora e della fauna
1. Gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali
provvedono attraverso il PTP e il regolamento all'individuazione
degli habitat e delle specie presenti sul territorio di competenza
aventi le caratteristiche di cui alla direttiva 92/43/CEE (Habitat),
nonche' alla definizione dello stato di conservazione e delle
modalita' di gestione idonee a garantire il perseguimento degli
obiettivi fissati dalla direttiva stessa. In via transitoria l'ente
di gestione provvede secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art.
104.
2. Competono alle Province le funzioni amministrative relative alla
commercializzazione, detenzione e importazione degli animali
selvatici, conferite alla Regione ed agli Enti locali, ai sensi della
lett. b) del comma 1 dell'art. 70 del DLgs n. 112 del 1998.
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