REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
            CAPO III                                                            
   Protezione della natura e dell'ambiente,                                     
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                         
e gestione dei rifiuti                                                          
Sezione I                                                                       
Disposizioni generali                                                           
          Art. 105                                                              
Protezione della flora e della fauna                                            
1. Gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali                  
provvedono attraverso il PTP e il regolamento all'individuazione                
degli habitat e delle specie presenti sul territorio di competenza              
aventi le caratteristiche di cui alla direttiva 92/43/CEE (Habitat),            
nonche' alla definizione dello stato di conservazione e delle                   
modalita' di gestione idonee a garantire il perseguimento degli                 
obiettivi fissati dalla direttiva stessa. In via transitoria l'ente             
di gestione provvede secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art.              
104.                                                                            
2. Competono alle Province le funzioni amministrative relative alla             
commercializzazione, detenzione e importazione degli animali                    
selvatici, conferite alla Regione ed agli Enti locali, ai sensi della           
lett. b) del comma 1 dell'art. 70 del DLgs n. 112 del 1998.                     

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina