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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 104
Parchi e riserve naturali
1. La gestione delle riserve naturali conferita alla Regione e agli
Enti locali ai sensi dell'art. 78 del DLgs n. 112 del 1998 e'
affidata agli enti di gestione dei parchi regionali qualora tali
riserve ricadano all'interno o siano limitrofe al territorio delle
aree protette, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della L.R. 2 aprile
1988, n. 11.
2. L'ente di gestione del parco definisce le norme di gestione della
riserva nell'ambito del Piano territoriale del parco (PTP) e del
regolamento, in conformita' ai principi e alle disposizioni stabiliti
dall'atto istitutivo.
3. Qualora il PTP sia vigente o in corso di approvazione l'ente di
gestione provvede a disciplinare transitoriamente le attivita' e gli
interventi nell'area della riserva nell'ambito del regolamento del
parco o attraverso un suo stralcio.
4. Salvo quanto previsto al comma 1, la gestione delle riserve
statali e' affidata dalla Giunta regionale a uno dei soggetti di cui
al comma 1 dell'art. 26 della L.R. n. 11 del 1988, il quale
predispone il programma di gestione ai sensi dell'art. 25 bis della
medesima legge.
5. Spetta alla Regione assicurare il coordinamento con lo Stato e
vigilare sulla gestione delle riserve naturali di cui al presente
articolo, esercitando anche i poteri sostitutivi previsti dalla
legislazione regionale.
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