REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
            CAPO III                                                            
   Protezione della natura e dell'ambiente,                                     
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                         
e gestione dei rifiuti                                                          
Sezione I                                                                       
Disposizioni generali                                                           
          Art. 104                                                              
Parchi e riserve naturali                                                       
1. La gestione delle riserve naturali conferita alla Regione e agli             
Enti locali ai sensi dell'art. 78 del DLgs n. 112 del 1998 e'                   
affidata agli enti di gestione dei parchi regionali qualora tali                
riserve ricadano all'interno o siano limitrofe al territorio delle              
aree protette, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della L.R. 2 aprile            
1988, n. 11.                                                                    
2. L'ente di gestione del parco definisce le norme di gestione della            
riserva nell'ambito del Piano territoriale del parco (PTP) e del                
regolamento, in conformita' ai principi e alle disposizioni stabiliti           
dall'atto istitutivo.                                                           
3. Qualora il PTP sia vigente o in corso di approvazione l'ente di              
gestione provvede a disciplinare transitoriamente le attivita' e gli            
interventi nell'area della riserva nell'ambito del regolamento del              
parco o attraverso un suo stralcio.                                             
4. Salvo quanto previsto al comma 1, la gestione delle riserve                  
statali e' affidata dalla Giunta regionale a uno dei soggetti di cui            
al comma 1 dell'art. 26 della L.R. n. 11 del 1988, il quale                     
predispone il programma di gestione ai sensi dell'art. 25 bis della             
medesima legge.                                                                 
5. Spetta alla Regione assicurare il coordinamento con lo Stato e               
vigilare sulla gestione delle riserve naturali di cui al presente               
articolo, esercitando anche i poteri sostitutivi previsti dalla                 
legislazione regionale.                                                         

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