REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
            CAPO III                                                            
   Protezione della natura e dell'ambiente,                                     
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                         
e gestione dei rifiuti                                                          
Sezione I                                                                       
Disposizioni generali                                                           
          Art. 103                                                              
Aree ad elevato rischio di crisi ambientale                                     
1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite dall'art. 74 del             
DLgs n. 112 del 1998, la Regione, sentiti gli Enti locali                       
interessati, individua le aree caratterizzate da gravi alterazioni              
degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel                
suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione e le               
dichiara ad elevato rischio di crisi ambientale.                                
2. L'individuazione e la dichiarazione di cui al comma 1 e'                     
effettuata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. La                 
dichiarazione ha la validita' di cinque anni ed e' rinnovabile per              
una sola volta.                                                                 
3. Per ciascuna area e' redatto un piano di risanamento che individua           
le misure e gli interventi atti:                                                
a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di               
inquinamento, anche con la realizzazione e l'impiego di appositi                
impianti ed apparati;                                                           
b) a favorire e promuovere lo sviluppo ambientalmente sostenibile dei           
settori produttivi e la migliore utilizzazione dei dispositivi di               
eliminazione o riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di                    
squilibrio;                                                                     
c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente,           
sull'attuazione degli interventi e sull'efficacia degli stessi a                
risolvere lo stato di crisi.                                                    
4. Le Province, sulla base dei criteri e indirizzi fissati dalla                
Giunta regionale, anche in concorso tra di loro nei casi di aree che            
interessino il territorio di piu' Province, elaborano il piano di               
risanamento che individua in via prioritaria le misure urgenti per              
rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale.              
5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente,           
tenuto conto delle proposte di cui al comma 4, per ciascuna area a              
rischio approva il piano con eventuali modifiche, integrazioni e                
prescrizioni.                                                                   
6. L'approvazione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica             
utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere in esso previste.             
7. Il programma regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'art.           
99 prevede gli interventi necessari per l'attuazione del piano di               
risanamento assegnandogli la priorita'.                                         
8. Per le aree a rischio gia' dichiarate alla data di entrata in                
vigore della presente legge per le quali non sia ancora stato                   
approvato un piano di risanamento, la Giunta regionale approva il               
piano con le procedure di cui ai commi 4 e 5. A tal fine la Giunta              
regionale emana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della              
presente legge, i criteri e gli indirizzi di cui al comma 4. Entro i            
successivi centoventi giorni le Province elaborano il piano che viene           
approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dal                      
ricevimento.                                                                    
9. La Regione utilizza le risorse individuate nel bilancio dello                
Stato trasferite ai sensi dell'art. 7 del DLgs n. 112 del 1998 per              
l'attuazione degli interventi previsti nel piano di risanamento.                
10. Le Province, per il periodo di validita' della dichiarazione di             
cui al comma 1, predispongono annualmente una relazione                         
sull'evoluzione della situazione ambientale con riferimento allo                
stato di attuazione del piano e la inviano alla Regione.                        
Sezione II                                                                      
Parchi e protezione della flora e della fauna                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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