REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
            CAPO III                                                            
   Protezione della natura e dell'ambiente,                                     
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                         
e gestione dei rifiuti                                                          
Sezione I                                                                       
Disposizioni generali                                                           
          Art. 102                                                              
Corpo regionale forestale                                                       
1. La Regione, all'atto del conferimento ai sensi della lett. c) del            
comma 1 dell'art. 70 del DLgs n. 112 del 1998 delle competenze svolte           
dal Corpo forestale dello Stato, provvede con appositi provvedimenti:           
a) al riordino delle funzioni di vigilanza e sorveglianza in materia            
ambientale;                                                                     
b) alla ridefinizione delle funzioni svolte da diversi soggetti                 
preposti al controllo ambientale in ambito regionale, secondo il                
criterio che la stessa funzione non sia esercitata da piu' di un                
soggetto operante a livello territoriale regionale;                             
c) all'organizzazione di un unitario corpo regionale forestale                  
articolato sul territorio a cui attribuire in via prioritaria le                
funzioni in materia di: 1) vigilanza e sorveglianza sui boschi e                
sulle prescrizioni di massima di polizia forestale; 2) vigilanza e              
sorveglianza sulle aree regionali protette; 3) prevenzione e, nei               
casi previsti dalla legge, spegnimento di incendi; 4) supporto agli             
interventi di protezione civile;                                                
d) alla definizione delle modalita' di partecipazione degli Enti                
locali alla determinazione degli indirizzi per l'attivita' del Corpo            
regionale forestale.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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