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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 100
Quadro degli interventi
1. La Giunta regionale, sulla base del programma triennale regionale
per la tutela dell'ambiente e delle proposte delle Province, sentita
la Conferenza Regione-Autonomie locali, approva il quadro triennale
degli interventi.
2. La Giunta regionale puo' aggiornare annualmente il quadro degli
interventi, anche su iniziativa delle Province e limitatamente a
singoli settori.
3. Le Province provvedono alla gestione del quadro triennale degli
interventi e con frequenza annuale inviano alla Regione una relazione
sul loro stato di attuazione nonche' la rendicontazione finale.
4. Per la realizzazione degli interventi previsti dal quadro
triennale, la Regione trasferisce alle Province le risorse
finanziarie stanziate a tale scopo nel bilancio annuale e poliennale
secondo le modalita' stabilite dal quadro medesimo.
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