REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
            CAPO III                                                            
   Protezione della natura e dell'ambiente,                                     
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                         
e gestione dei rifiuti                                                          
Sezione I                                                                       
Disposizioni generali                                                           
          Art. 100                                                              
Quadro degli interventi                                                         
1. La Giunta regionale, sulla base del programma triennale regionale            
per la tutela dell'ambiente e delle proposte delle Province, sentita            
la Conferenza Regione-Autonomie locali, approva il quadro triennale             
degli interventi.                                                               
2. La Giunta regionale puo' aggiornare annualmente il quadro degli              
interventi, anche su iniziativa delle Province e limitatamente a                
singoli settori.                                                                
3. Le Province provvedono alla gestione del quadro triennale degli              
interventi e con frequenza annuale inviano alla Regione una relazione           
sul loro stato di attuazione nonche' la rendicontazione finale.                 
4. Per la realizzazione degli interventi previsti dal quadro                    
triennale, la Regione trasferisce alle Province le risorse                      
finanziarie stanziate a tale scopo nel bilancio annuale e poliennale            
secondo le modalita' stabilite dal quadro medesimo.                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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