REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2000, n. 2052

Modifiche e riapprovazione di uno schema di accordo per la realizzazione di un progetto di sperimentazione nell'uso di nuove tecnologie per la popolazione anziana

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di approvare il nuovo "Schema di accordo per la realizzazione di             
una sperimentazione nell'uso di nuove tecnologie per la popolazione             
anziana" Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente                
provvedimento;                                                                  
2) di dare atto che, a seguito delle adesioni formali, si procedera'            
con separato atto alla definizione delle modalita' di erogazione dei            
contributi ai Comuni per le spese di installazione delle                        
apparecchiature tecniche previste nella sperimentazione di cui al               
presente atto deliberativo ed alla determinazione del finanziamento;            
3) di dare atto che alla sottoscrizione del presente accordo                    
provvedera' l'assessore competente in materia di Politiche sociali,             
Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione internazionale, Gianluca           
Borghi;                                                                         
4) di autorizzare in sede di sottoscrizione del presente accordo                
l'inserimento di modifiche e integrazioni formali e non sostanziali             
che si rendessero necessarie prima del perfezionamento dello stesso;            
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO I                                                                      
Schema di accordo (protocollo d'intesa) tra la Regione                          
Emilia-Romagna, i Comuni di  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . le Istituzioni di assistenza e di beneficenza . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . .  la ditta Beghelli SpA in relazione ad un progetto              
regionale di sperimentazione di interventi socio-assistenziali a                
favore degli anziani                                                            
Si premette:                                                                    
1) Programmazione dei servizi                                                   
La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze di              
programmazione e di indirizzo delle funzioni di assistenza sociale,             
intende proporre, promuovere e sostenere interventi                             
socio-assistenziali a favore degli anziani e dare vita ad azioni                
positive in tale senso, collaborando con i soggetti titolari del                
servizio di assistenza sociale nelle forme flessibili individuate               
dalla normativa vigente.                                                        
Nell'ambito di tali obiettivi, volti in particolare al mantenimento             
dell'autosufficienza sociale della persona anziana, deve essere                 
attribuito rilievo significativo e strategico allo sviluppo e alla              
valorizzazione delle esperienze di telesoccorso e di teleassistenza,            
gia' menzionate tra gli interventi e gli strumenti specifici di                 
assistenza agli anziani, di cui alla L.R. n. 5 del 3 febbraio 1994.             
Come segnalato e richiesto da diversi Comuni ricompresi nel                     
territorio regionale, occorre sviluppare le prestazioni di assistenza           
domiciliare integrata, adeguandole agli obiettivi di tutela della               
persona anziana, con l'utilizzo degli strumenti del telesoccorso,               
della teleassistenza e della telesorveglianza, nell'ambito di un                
rinnovato contesto assistenziale che consenta, oltre agli aspetti di            
pronto intervento, un costante monitoraggio dell'anziano al suo                 
domicilio.                                                                      
2) Sperimentazione del progetto                                                 
Ai fini anzidetti, e' intenzione degli Enti pubblici interessati,               
utilizzando le tecnologie fortemente innovative sopra dette, avviare            
un progetto sperimentale nell'ambito del quale avvalersi dell'apporto           
tecnico e di servizio di soggetti privati; in tale ambito, in                   
particolare, e' intenzione degli Enti medesimi dare corso                       
all'utilizzazione degli strumenti piu' innovativi che consentano il             
perseguimento degli obiettivi assistenziali di tutela dell'anziano              
nel proprio contesto domiciliare.                                               
In tale contesto, pertanto, la sperimentazione ideata dal competente            
Servizio dell'Assessorato regionale Politiche sociali tende a                   
verificare il concreto ed effettivo utilizzo nonche' i conseguenti              
benefici a favore degli utenti individuati da ciascun Comune e dagli            
altri soggetti.                                                                 
Considerata la proposta avanzata dalla ditta Beghelli SpA, con sede             
in Monteveglio (Bologna), che dispone di uno strumento                          
tecnologicamente avanzato atto al telesoccorso e alla teleassistenza            
coerente con tali obiettivi.                                                    
Considerato che tale strumento consiste, in particolare, diversamente           
dalla tecnologia tradizionale, nell'installazione di una videocamera            
all'interno del domicilio dell'anziano, consentendo quindi di                   
collegare il soggetto assistito alla centrale operativa e                       
permettendo, in questo modo, oltre che assistere molte persone da un            
unico punto di sorveglianza, anche di assicurare un servizio                    
altamente qualificato e contraddistinto da caratteristiche di                   
globalita', adeguatezza e continuita', tali cioe' di comprendere le             
effettive esigenze dell'anziano, mediante l'utilizzo di un canale               
video.                                                                          
Considerata la opportunita' di favorire lo sviluppo di servizi                  
innovativi per la popolazione anziana e di sostenere con ogni mezzo             
il permanere a domicilio degli anziani, valutando le potenzialita' e            
le condizioni di efficacia e di utilizzo della possibilita' di                  
collegamento a mezzo video, oltre che telefonico, avendo particolare            
riguardo all'impatto ed all'accettazione dell'utilizzo dello                    
strumento della telecamera da parte degli anziani stessi.                       
Considerato che le associazioni rappresentative delle organizzazioni            
del volontariato sociale hanno espresso l'intenzione di rendersi                
parte attive del progetto di sperimentazione, e che pare opportuno              
prevedere la possibilita' che le associazioni stesse possano                    
collaborare per ampliare le opportunita' di servizi a favore degli              
anziani collegati al telesoccorso, migliorando la qualita'                      
complessiva del servizio reso.                                                  
Considerato che la sperimentazione oggetto del presente accordo                 
comporta dei limitati costi attuativi del relativo progetto.                    
3) Adesione al progetto di sperimentazione                                      
Al fine di valutare l'avvio e la fattibilita' della sperimentazione,            
la Regione Emilia-Romagna ha, in precedenza, vagliato e sondato                 
l'interesse dei Comuni e delle altre Istituzioni competenti nella               
gestione degli interventi assistenziali di tutela dell'anziano. Negli           
incontri preliminari tenutisi, e' stata registrata, da parte dei                
soggetti interpellati, una congrua adesione all'avvio del progetto.             
A seguito delle lettere del 15 dicembre 1999 (prot.  n.52232/ASF),              
del 5 gennaio 2000 (prot. n. 363/ASF) e del 15 febbraio 2000 (prot.             
n. 6466/ASF) inviate dall'Assessorato regionale Politiche sociali ai            
soggetti interessati, i medesimi, tramite relative comunicazioni,               
hanno manifestato interesse per l'anzidetto progetto, tutti                     
riservandosi di definire successivamente l'adesione al progetto e               
l'individuazione degli utenti del progetto sperimentale medesimo.               
La Regione Emilia-Romagna intende sostenere i Comuni interessati                
all'accordo per quanto attiene le spese necessarie all'avvio della              
sperimentazione dei suddetti interventi, che troveranno copertura               
finanziaria sul fondo di cui all'art. 41 della L.R. n. 2 del 1985.              
4) Valutazione del progetto di sperimentazione.                                 
Tutto quanto sopra esposto, si rende opportuno costituire un Comitato           
composto dai rappresentanti degli Enti partecipanti all'accordo e               
preposto alla sorveglianza ed alla verifica dell'attuazione del                 
progetto sperimentale e dei suoi risultati, sulla base di criteri               
oggettivi.Resta inteso che il perfezionamento del presente accordo e'           
subordinato alla formate adesione dei Comuni e degli altri Enti                 
gestori di cui all'art. 5 e che tale adesione dovra' avvenire nel               
rispetto dei termini e delle modalita' previste nel presente accordo.           
Resta inteso che, definita positivamente la fase di sperimentazione,            
di seguito disciplinata, il rapporto negoziale avente ad oggetto                
l'acquisto e l'utilizzo degli strumenti del telesoccorso, della                 
teleassistenza e della telecompagnia nonche' dei connessi servizi               
dovra' essere autonomamente perfezionato da ciascun Comune o da altro           
Ente gestore di cui all'art. 5 eventualmente interessato, previo                
espletamento delle necessarie procedure.                                        
I soggetti partecipanti al progetto concordano sulla possibilita' che           
altri Enti locali, Aziende Unita' sanitarie locali ed Istituzioni               
possano aderire successivamente, alle stesse modalita' e condizioni e           
nella validita' temporale dell'accordo, all'iniziativa di                       
sperimentazione, previa sottoscrizione del presente accordo.                    
Tutto cio' ritenuto e premesso, da costituire parte integrante ed               
essenziale del presente accordo,                                                
si conviene e si stipula quanto segue.                                          
Tra la Regione Emilia-Romagna, in persona dell'Assessore competente             
in materia di Politiche sociali. Immigrazione. Progetto giovani.                
Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi, il Comune di . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , rappresentato da            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , il                
Comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. , rappresentato da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . , il Comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . , rappresentato da . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . , il Comune di . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . , rappresentato da . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , etc., le Istituzioni pubbliche            
di assistenza e beneficenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . rappresentate rispettivamente dal . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . , e la ditta Beghelli SpA, in persona del proprio               
delegato dott. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            
Art. 1                                                                          
Finalita'                                                                       
1) Con il presente accordo, gli Enti pubblici stipulanti si                     
propongono di estendere e sviluppare, nell'ambito delle previsioni              
della normativa e della programmazione regionale, la rete integrata             
dei servizi socio-sanitari per gli anziani, attraverso la                       
qualificazione degli strumenti di prevenzione che ne consentano un              
costante monitoraggio delle condizioni sociali e di salute, con cio'            
limitando i fenomeni di istituzionalizzazione e di ospedalizzazione             
della persona abbisognevole di assistenza.                                      
Art. 2                                                                          
Oggetto e tempi della sperimentazione                                           
1) Nel rispetto delle finalita' di cui all'art. 1, il presente                  
accordo e' volto a regolamentare le modalita' e le condizioni per               
l'avvio della sperimentazione semestrale degli strumenti di                     
telesoccorso, teleassistenza e telecompagnia da parte dei soggetti              
titolari delle funzioni di gestione degli interventi assistenziali              
nei confronti degli anziani.                                                    
2) L'inizio della sperimentazione decorre dalla data di                         
sottoscrizione del presente accordo, fissata dalle parti                        
successivamente alla deliberazione della Giunta regionale concernente           
l'approvazione dello schema di accordo.                                         
3) Per l'operativita' dell'accordo i Comuni devono comunicare                   
all'azienda Beghelli l'elenco dei nominativi degli utenti, i relativi           
indirizzi e gli atti di accettazione da parte dei medesimi e alla               
Regione Emilia-Romagna il numero dei nominativi contenuti nel                   
predetto elenco.                                                                
4) Nel caso di mancato rispetto di tale adempimento, il periodo                 
semestrale di sperimentazione rimarra' comunque invariato. Allo                 
stesso modo, rimane invariato il periodo semestrale di                          
sperimentazione qualora i Comuni e gli altri Enti gestori di cui                
all'art. 5 indicassero nuovi nominativi di utenti durante la                    
sperimentazione stessa.                                                         
Art. 3                                                                          
Durata e modifiche dell'accordo                                                 
1) Fermo restando il periodo semestrale di sperimentazione, le parti            
precisano che eventuali successive adesioni di altri Comuni,                    
Consorzi, IPAB e altri soggetti gestori, saranno accettate purche'              
formalizzate entro quattro mesi, con decorrenza dalla data di inizio            
della sperimentazione, come fissata dall'art. 2, comma 2.                       
2) L'adesione di cui al precedente comma sara' assoggettata allo                
stesso termine (sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente              
accordo) e alle stesse modalita' della sperimentazione, come previsti           
dall'articolo precedente.                                                       
3) Eventuali modifiche dell'accordo saranno possibili purche'                   
concordate da tutti i soggetti aderenti all'accordo medesimo; le                
eventuali modifiche all'accordo, peraltro, non dovranno comportare              
aumenti delle spese gia' previste.                                              
Art. 4                                                                          
Obblighi ed impegni assunti dalla ditta Beghelli SpA                            
1) La ditta Beghelli SpA, direttamente o attraverso proprie societa'            
controllate o collegate, si impegna ed obbliga per quanto di seguito:           
a) a consegnare in comodato gratuito per i sei mesi di durata della             
sperimentazione, ai Comuni, ai Consorzi, alle IPAB e agli altri                 
soggetti gestori che aderiscono all'iniziativa mediante la                      
sottoscrizione del presente accordo o attraverso l'adesione                     
successiva di cui all'art. 8, un numero massimo di 10.000 sistemi               
"telesalvalavita video"; detti sistemi, corrispondenti alle                     
caratteristiche di cui all'allegata scheda n. 1, saranno installati             
presso il domicilio delle persone e delle famiglie individuate dai              
singoli Comuni o dagli altri soggetti gestori;                                  
b) a garantire un servizio gratuito di telesoccorso e/o di                      
teleassistenza video per i sei mesi della sperimentazione, in                   
relazione alle specifiche richieste ed esigenze formulate dai                   
soggetti gestori;                                                               
c) ad assicurare un servizio di manutenzione, eventualmente                     
provvedendo anche alla sostituzione degli apparecchi, entro due                 
giorni lavorativi dalla comunicazione di difetti da parte dell'Ente             
gestore, e comunque entro le 72 ore successive all'avvenuta                     
segnalazione;                                                                   
d) ad assicurare agli operatori della centrale operativa un percorso            
di formazione coerente con le indicazioni del Comitato tecnico                  
operante in seno al Collegio di vigilanza di cui all'art. 7;                    
e) a garantire il rispetto della normativa vigente nel trattamento              
dei dati personali di cui essa verra' in possesso nell'ambito dei               
servizi erogati sulla base del presente accordo.                                
Art. 5                                                                          
Obblighi ed impegni assunti dai Comuni e                                        
dagli altri Enti gestori                                                        
1) I Comuni, i Consorzi, le IPAB e gli altri soggetti gestori, che              
intendono usufruire delle suddette prestazioni nella fase                       
sperimentale:                                                                   
a) provvedono ad individuare, anche per mezzo di un singolo Ente                
designato quale capofila di un ambito territoriale determinato,                 
tenendo conto del ruolo assegnato dall'art. 14 della L.R. 5/94 ai               
Comuni sede di distretto, le persone e le famiglie da collegare agli            
strumenti di telesoccorso e di teleassistenza in relazione ai quali             
definiscono i piani personali di intervento ed emergenza;                       
b) collaborano con la ditta Beghelli SpA al fine di definire, in base           
alle proprie esigenze, le modalita' organizzative ed operative del              
servizio di telesoccorso e teleassistenza, contribuendo a definire i            
piani individuali di intervento, secondo i protocolli operativi                 
definiti dal Comitato tecnico di cui all'art. 7, comma 2, e                     
concordati con la ditta Beghelli SpA;                                           
c) provvedono ad assicurare l'installazione/disinstallazione delle              
apparecchiature concesse in comodato gratuito dalla ditta Beghelli              
SpA ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett a);                                     
d) si impegnano, nel caso di valutazione positiva della                         
sperimentazione da parte dei Comuni, delle IPAB e degli altri                   
soggetti gestori, tenuto conto delle risorse disponibili, a                     
predisporre con ogni possibile celerita' la procedura pubblica di               
affidamento del servizio.                                                       
Art. 6                                                                          
Ruolo della Regione Emilia-Romagna                                              
1) In relazione agli accordi sopra definiti, la Regione                         
Emilia-Romagna si impegna a:                                                    
a) effettuare il monitoraggio della sperimentazione nelle modalita'             
disciplinate dagli articoli seguenti;                                           
b) concedere ai Comuni ed agli altri Enti gestori di cui all'art. 5             
sottoscrittori del presente accordo un contributo per i costi di                
installazione e disinstallazione delle apparecchiature presso il                
domicilio delle persone individuate dagli Enti competenti, sino ad un           
massimo per ogni installazione di Lire 180.000.                                 
Art. 7                                                                          
Collegio di Vigilanza                                                           
1) La Regione Emilia-Romagna e gli Enti gestori sottoscrittori del              
presente accordo convengono di istituire un Collegio di vigilanza               
sulla sperimentazione oggetto del presente accordo composto dai                 
rappresentanti di seguito individuati:                                          
- un componente della Regione Emilia-Romagna, esperto in materia                
giuridico-amministrativa;                                                       
- un componente dell'Assessorato "Politiche sociali" ed un componente           
dell'Assessorato "Sanita'";                                                     
- un esperto in materia tecnico-elettronica;                                    
- un esperto in materia di problematiche psico-sociali;                         
- altri tre componenti designati di comune accordo dagli Enti gestori           
partecipanti al presente accordo.                                               
Su richiesta del Collegio di vigilanza, in relazione a questioni                
attinenti il funzionamento tecnico delle apparecchiature fornite e              
del relativo servizio erogato, potranno partecipare alle riunioni               
incaricati della ditta Beghelli.                                                
2) Il detto Collegio di vigilanza, che potra' eventualmente dotarsi             
di un apposito Comitato tecnico costituito al proprio interno, ha il            
compito di sorvegliare sul corretto svolgimento ed adempimento degli            
interventi previsti dal presente accordo. Spetta al Comitato tecnico            
predisporre i protocolli operativi di cui all'art. 5, lettera b e               
definire i percorsi di formazione degli operatori addetti alla                  
centrale operativa. Il Collegio di vigilanza, una volta appurato                
ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi, provvede a           
darne comunicazione a tutti i soggetti sottoscrittori dell'accordo,             
al fine di definire le soluzioni e gli interventi piu' opportuni, ivi           
inclusa la possibilita' di proporre alla Regione e agli altri                   
soggetti pubblici la modifica, anche sostanziale, degli interventi.             
3) Sempre al fine di effettuare il monitoraggio della sperimentazione           
del presente accordo, il Collegio di vigilanza dovra' inviare                   
all'Assessorato regionale competente una relazione relativa allo                
svolgimento della sperimentazione medesima.                                     
Art. 8                                                                          
Altri Enti aderenti all'iniziativa                                              
1) Il presente accordo e' aperto, nel termine indicato dall'art. 3,             
alla successiva adesione di tutti gli altri Enti pubblici competenti            
ad erogare servizi di assistenza che intendono partecipare ai                   
predetti interventi, avvalendosi delle modalita' e delle condizioni             
sopra disciplinate.                                                             
Art. 9                                                                          
Conclusione del periodo di sperimentazione                                      
1) Al termine del periodo di sperimentazione, la Regione                        
Emilia-Romagna ed i soggetti gestori menzionati nell'art. 5 del                 
presente accordo valuteranno autonomamente l'andamento e l'esito                
degli interventi socio-assistenziali conseguiti attraverso la                   
sperimentazione medesima.                                                       
2) In particolare, la Regione Emilia-Romagna potra', sulla base delle           
valutazioni delle sperimentazioni, contribuire alle spese relative              
all'ampliamento ed alla diffusione dei sistemi di telesoccorso,                 
teleassistenza e telesorveglianza a favore degli Enti gestori che,              
previo esperimento delle necessarie procedure di affidamento secondo            
la normativa vigente, decideranno di dotarsi dei detti servizi.                 
Art. 10                                                                         
Clausola finale                                                                 
1) Resta espressamente inteso tra le parti che il perfezionamento del           
presente accordo resta subordinato alla formale adesione dei Comuni e           
degli altri Enti gestori di cui all'art. 5 e che tale adesione dovra'           
avvenire nel rispetto dei tempi e delle modalita' previste nel                  
presente accordo.                                                               
2) Nel caso di mancato perfezionamento dell'accordo, altresi', le               
parti dichiarano sin da ora di nulla avere da pretendere, l'una verso           
l'altra, in conseguenza del mancato perfezionamento.                            
SCHEDA 1                                                                        
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE APPARECCHIATURE                                  
Trasmettitore                                                                   
- Alimentazione: 220-230 V 50/60 Hz                                             
- Assorbimento massimo da rete: 130 mA                                          
- Dimensioni (mm): 170 x 210 x 42                                               
- Materiale: plastico antiurto                                                  
- Isolamento dell'impianto con telecamera: Classe II                            
(la terra del prodotto e' funzionale e non di protezione)                       
- Grado di protezione: IP 30                                                    
- Temperatura di funzionamento: 0 gradi C - 40 gradi C                          
- Spia verde e spia rossa di segnalazione                                       
- Batteria interna ermetica ricaricabile NiMH 6V 1800mAh                        
- Autonomia in caso di mancanza di rete: 10 ore circa                           
- Tempo di ricarica delle batterie: 24 ore                                      
- Circuito elettronico di controllo della ricarica e della soglia               
minima di tensione                                                              
- PTC o termistore di protezione rete                                           
- Memorizzazione fino a 8 numeri di telefono di max 18 cifre ciascuno           
- Possibilita' di programmare un numero illimitato di telecomandi con           
lo stesso codice di attivazione                                                 
Telecamera                                                                      
- Alimentazione: 12V                                                            
- Dimensione (mm): 72 x 36 x 155                                                
- Materiale: plastico antiurto                                                  
- Grado di protezione: IP 30                                                    
- Temperatura di funzionamento: 0 C - 40 C                                      
- Spia multicolore di segnalazione                                              
- Microfono e altoparlante incorporati per conversazione a viva voce            
- Staffa orientabile in dotazione                                               
- Telecamera:                                                                   
- visione solo ambienti illuminati                                              
- fuoco: 3,6 mm. fisso                                                          
- angolo di copertura in orizzontale: 70 gradi                                  
- angolo di copertura in verticale: 50 gradi                                    
Telecomando                                                                     
- Alimentazione: batteria 12V                                                   
- Materiale: plastico antiurto                                                  
- Spia rossa di segnalazione                                                    
- Codice segreto a 6 cifre programmabile                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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