REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
            CAPO II                                                             
        Edilizia residenziale pubblica                                          
          Art. 96                                                               
Alienazione degli alloggi                                                       
di edilizia residenziale pubblica                                               
1. Le norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia                 
residenziale pubblica, di cui alla Legge 24 dicembre 1993, n. 560,              
sono specificate ed integrate da quanto previsto dai commi                      
successivi, al fine di definire la durata temporale dei piani di                
vendita.                                                                        
2. I piani di vendita approvati ai sensi del comma 4 dell'art. 1                
della Legge n. 560 del 1993 cessano di avere efficacia alla data di             
entrata in vigore della presente legge e gli enti proprietari nei               
trenta giorni successivi mettono gli alloggi non occupati a                     
disposizione dei Comuni per la riassegnazione.                                  
3. Gli enti proprietari perfezionano anche successivamente alla data            
di cui al comma 2 l'alienazione del patrimonio edilizio inserito nei            
piani di vendita, qualora alla medesima data ricorrano le seguenti              
condizioni:                                                                     
a) per gli alloggi occupati, che gli attuali assegnatari siano in               
possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'art. 1 della Legge             
n. 560 del 1993 ed abbiano presentato domanda di acquisto;                      
b) per le unita' immobiliari ad uso non abitativo occupate, che sia             
stato esercitato il diritto di prelazione o sia stata presentata                
domanda di acquisto, ai sensi del comma 16 dell'art. 1 della Legge n.           
560 del 1993, ovvero che siano in corso di espletamento le procedure            
di vendita all'asta di cui al comma 19 della medesima disposizione;             
c) per gli alloggi e le unita' immobiliari ad uso non abitativo                 
liberi, che sia stato emanato un bando di vendita ad asta pubblica,             
assumendosi come base il valore di mercato determinato dall'ente                
proprietario.                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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