TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO II
Edilizia residenziale pubblica
Art. 95
Principi per la riforma
dell'edilizia residenziale pubblica
1. Al fine di dare attuazione al conferimento alla Regione e agli
Enti locali delle funzioni amministrative concernenti l'edilizia
residenziale pubblica, disposto dall'art. 60 del DLgs n. 112 del
1998, la Regione approva una legge di riforma organica della materia,
secondo i seguenti principi generali:
a) attribuzione ai Comuni di tutte le funzioni concernenti la
gestione e l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, da esercitare in forma singola o associata ai sensi del
Capo III del Titolo III della presente legge e, comunque,
individuando livelli d'esercizio tali da garantire il principio
dell'economicita' e il rispetto dei criteri di efficienza ed
efficacia nella gestione;
b) definizione dei criteri generali per la determinazione dei canoni
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, assicurando la
redditivita' del patrimonio esistente;
c) previsione della costituzione di un fondo sociale, destinato ai
nuclei familiari meno abbienti per assicurare il sostegno finanziario
al reddito degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale
pubblica e per favorire l'accesso al mercato delle locazioni;
d) destinazione dei proventi dei canoni degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica alla copertura dei costi di gestione e
mantenimento degli alloggi stessi, secondo criteri di economicita',
ed al concorso nella costituzione di un fondo unico alimentato anche
dalle risorse del bilancio regionale, nei limiti delle disponibilita'
nonche' da eventuali fondi nazionali e comunitari;
e) definizione dei principi generali in merito all'assegnazione e la
gestione degli alloggi, al fine di assicurare la semplificazione e
l'uniformita' delle procedure attuate dai Comuni.
2. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina le procedure di
programmazione degli interventi per le politiche abitative, in
conformita' ai seguenti principi:
a) sviluppo della integrazione delle iniziative pubbliche e private
per la realizzazione dei servizi abitativi, anche attraverso la
costituzione di societa' miste;
b) previsione di procedure di concertazione tra Regione, Province e
Comuni, nonche' tra questi e le parti sociali interessate, nella
predisposizione, approvazione ed attuazione dei programmi, nel
rispetto del principio di responsabilita' e unicita'
dell'amministrazione competente per ciascun servizio o attivita'
amministrativa, individuata a norma delle lettere c), d) ed e);
c) competenza della Regione alla definizione degli obiettivi generali
di settore e delle tipologie di intervento e alla programmazione,
d'intesa con gli Enti locali, delle risorse finanziarie del fondo di
cui alla lett. c) del comma 1. A tal fine la Regione determina i
limiti di costo e i requisiti tecnici e qualitativi degli interventi,
promuovendo iniziative di ricerca e sperimentazione, e vigila
sull'attuazione dei programmi e sul corretto utilizzo delle risorse
finanziarie;
d) competenza delle Province alla definizione degli ambiti
territoriali nei quali, in considerazione delle esigenze accertate,
sviluppare prioritariamente gli interventi di edilizia residenziale
pubblica, in coerenza con le previsioni degli strumenti di
pianificazione e programmazione territoriale;
e) competenza dei Comuni alla promozione e al coordinamento della
gestione e dell'attuazione degli interventi. In particolare le
Amministrazioni comunali provvedono alla rilevazione dei fabbisogni
abitativi e delle tipologie di intervento atte a soddisfarle, alla
individuazione degli operatori privati che partecipano alla
realizzazione degli interventi, anche attraverso lo svolgimento di
procedure negoziali, alla gestione dei flussi finanziari ed alla
concessione di contributi agli operatori, nonche' all'accertamento
dei requisiti.