|
- Info
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO I
Pianificazione territoriale ed urbanistica
Art. 94
Tutela del paesaggio e delle bellezze naturali:
modifiche alla L.R. n. 26 del 1978
1. La tutela del valore paesaggistico del territorio regionale e'
garantita dalla pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso
il Piano territoriale regionale (PTR), come integrato dal Piano
territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato ai sensi dell'art.
1 bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431, nonche' attraverso i Piani
territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) e i Piani regolatori
generali (PRG), che ne costituiscono attuazione.
2. I Comuni provvedono alla gestione dei vincoli paesaggistici ai
sensi dell'art. 10 della L.R. 1 agosto 1978, n.26, rilasciando le
relative autorizzazioni a norma del comma 3.
3. Negli ambiti territoriali individuati dall'art. 1 della Legge n.
431 del 1985 gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1
costituiscono il parametro di valutazione per il rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 7 della Legge 29 giugno
1939, n. 1497. Negli ambiti territoriali interessati da vincoli
paesaggistici di cui alla Legge n. 1497 del 1939 ed alla L.R. n. 26
del 1978 un ulteriore parametro ai fini del rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica e' costituito dalle specifiche
normative e indicazioni degli elementi meritevoli di tutela, definite
dall'atto di apposizione del vincolo di cui alla lett. a) del comma 4
dell'art. 8 della L.R. n. 26 del 1978.
4. Il terzo comma dell'art. 10 della L.R. 1 agosto 1978, n. 26,
recante "Modificazioni e integrazioni della L.R. 24 marzo 1975, n.
18, in materia urbanistica - Norme in materia ambientale", e'
sostituito dal seguente:
"I Comuni, nell'esercizio delle funzioni sub-delegate, sostituiscono
tutti gli enti, uffici od organi nelle competenze ai medesimi
attribuite dalle disposizioni indicate dal primo comma.".
|