REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
               CAPO I                                                           
      Pianificazione territoriale ed urbanistica                                
          Art. 94                                                               
Tutela del paesaggio e delle bellezze naturali:                                 
modifiche alla L.R. n. 26 del 1978                                              
1. La tutela del valore paesaggistico del territorio regionale e'               
garantita dalla pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso           
il Piano territoriale regionale (PTR), come integrato dal Piano                 
territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato ai sensi dell'art.           
1 bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431, nonche' attraverso i Piani             
territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) e i Piani regolatori           
generali (PRG), che ne costituiscono attuazione.                                
2. I Comuni provvedono alla gestione dei vincoli paesaggistici ai               
sensi dell'art. 10 della L.R. 1 agosto 1978,  n.26, rilasciando le              
relative autorizzazioni a norma del comma 3.                                    
3. Negli ambiti territoriali individuati dall'art. 1 della Legge n.             
431 del 1985 gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1                  
costituiscono il parametro di valutazione per il rilascio delle                 
autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 7 della Legge 29 giugno           
1939, n. 1497. Negli ambiti territoriali interessati da vincoli                 
paesaggistici di cui alla Legge n. 1497 del 1939 ed alla L.R. n. 26             
del 1978 un ulteriore parametro ai fini del rilascio                            
dell'autorizzazione paesaggistica e' costituito dalle specifiche                
normative e indicazioni degli elementi meritevoli di tutela, definite           
dall'atto di apposizione del vincolo di cui alla lett. a) del comma 4           
dell'art. 8 della L.R. n. 26 del 1978.                                          
4. Il terzo comma dell'art. 10 della L.R. 1 agosto 1978, n. 26,                 
recante "Modificazioni e integrazioni della L.R. 24 marzo 1975, n.              
18, in materia urbanistica - Norme in materia ambientale", e'                   
sostituito dal seguente:                                                        
"I Comuni, nell'esercizio delle funzioni sub-delegate, sostituiscono            
tutti gli enti, uffici od organi nelle competenze ai medesimi                   
attribuite dalle disposizioni indicate dal primo comma.".                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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