REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
               CAPO I                                                           
      Pianificazione territoriale ed urbanistica                                
          Art. 93                                                               
Principi per la riforma della legislazione urbanistica                          
1. La Regione, in attuazione dei principi di cui al comma 3 dell'art.           
4 della Legge n. 59 del 1997, provvede alla riforma della                       
legislazione nel campo della pianificazione territoriale e                      
urbanistica con una legge organica in materia.                                  
2. La legge regionale dovra' perseguire, in particolare, i seguenti             
obiettivi:                                                                      
a) la qualita' ambientale, urbana e insediativa, quale principale               
riferimento per il governo del territorio;                                      
b) un sistema di pianificazione, imperniato sui livelli comunale,               
provinciale e regionale, in cui le decisioni siano poste in capo al             
livello di governo piu' adeguato a svolgere le funzioni, in relazione           
alla scala e alla natura dei problemi, e piu' prossimo al controllo             
diretto dei cittadini;                                                          
c) la previsione di percorsi decisionali, semplici ed efficaci, che             
nella pianificazione assicurino la rappresentazione unitaria e                  
coerente di tutte le scelte di valenza territoriale, proprie di                 
ciascun livello e soggetto istituzionale coinvolto;                             
d) l'attribuzione alla pianificazione urbanistica comunale del ruolo            
di carta unica del territorio, in cui il cittadino e gli operatori              
possano trovare chiara e certa rappresentazione delle possibilita' e            
delle regole per la realizzazione degli interventi.                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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