REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
            TITOLO V                                                            
         SVILUPPO ECONOMICO                                                     
         E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                 
           CAPO XI                                                              
      Energia                                                                   
Sezione I                                                                       
Funzioni in materia di energia                                                  
          Art. 86                                                               
Funzioni dei Comuni                                                             
1. I Comuni possono dotarsi di piani comunali relativi all'uso                  
razionale dell'energia, al risparmio energetico e alle fonti                    
rinnovabili.                                                                    
2. I Comuni esercitano le funzioni relative:                                    
a) alla programmazione e alla valutazione tecnico-amministrativa dei            
progetti di teleriscaldamento che riguardino il territorio comunale,            
con particolare riferimento alla individuazione delle aree che                  
risultano idonee alla realizzazione degli impianti e delle reti di              
teleriscaldamento nonche' dei limiti e dei criteri nel cui ambito               
deve essere privilegiato il ricorso all'allaccio e alle reti da parte           
di soggetti i cui immobili rientrino in dette aree, ai sensi                    
dell'art. 6 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10;                                  
b) alla formulazione e alla valutazione dei programmi e progetti per            
la riqualificazione energetica del sistema edilizio urbano, anche               
attraverso la formulazione di programmi integrati, ai sensi della               
legislazione regionale in materia.                                              
3. I Comuni esercitano inoltre le altre funzioni attribuite loro da             
specifiche disposizioni legislative statali.                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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