TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO XI
Energia
Sezione I
Funzioni in materia di energia
Art. 86
Funzioni dei Comuni
1. I Comuni possono dotarsi di piani comunali relativi all'uso
razionale dell'energia, al risparmio energetico e alle fonti
rinnovabili.
2. I Comuni esercitano le funzioni relative:
a) alla programmazione e alla valutazione tecnico-amministrativa dei
progetti di teleriscaldamento che riguardino il territorio comunale,
con particolare riferimento alla individuazione delle aree che
risultano idonee alla realizzazione degli impianti e delle reti di
teleriscaldamento nonche' dei limiti e dei criteri nel cui ambito
deve essere privilegiato il ricorso all'allaccio e alle reti da parte
di soggetti i cui immobili rientrino in dette aree, ai sensi
dell'art. 6 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
b) alla formulazione e alla valutazione dei programmi e progetti per
la riqualificazione energetica del sistema edilizio urbano, anche
attraverso la formulazione di programmi integrati, ai sensi della
legislazione regionale in materia.
3. I Comuni esercitano inoltre le altre funzioni attribuite loro da
specifiche disposizioni legislative statali.