TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO XI
Energia
Sezione I
Funzioni in materia di energia
Art. 85
Funzioni delle Province
1. Le Province concorrono alla determinazione della politica
energetica regionale secondo quanto previsto dal presente Capo ed
esercitano le seguenti funzioni:
a) la adozione di programmi e progetti di intervento finalizzati allo
sviluppo sostenibile del sistema energetico territoriale, con
particolare riferimento alla promozione dell'uso razionale
dell'energia delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico,
salvo quanto previsto per i Comuni dalla lett. b) del comma 2
dell'art. 86;
b) la autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli
impianti di produzione di energia elettrica, nel rispetto delle
competenze dello Stato;
c) la autorizzazione alla installazione ed all'esercizio delle reti
di trasporto e distribuzione dell'energia;
d) le autorizzazioni inerenti i permessi di ricerca e le concessioni
di coltivazione delle risorse geotermiche;
e) le concessioni di coltivazione e le autorizzazioni per lo
stoccaggio di idrocarburi in terraferma, ad eccezione che nei
giacimenti;
f) le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche
di cui al comma 2 dell'art. 34 del DLgs n. 112 del 1998;
g) le altre funzioni attribuite da specifiche disposizioni
legislative statali.