REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
            TITOLO V                                                            
         SVILUPPO ECONOMICO                                                     
         E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                 
           CAPO XI                                                              
      Energia                                                                   
Sezione I                                                                       
Funzioni in materia di energia                                                  
          Art. 85                                                               
Funzioni delle Province                                                         
1. Le Province concorrono alla determinazione della politica                    
energetica regionale secondo quanto previsto dal presente Capo ed               
esercitano le seguenti funzioni:                                                
a) la adozione di programmi e progetti di intervento finalizzati allo           
sviluppo sostenibile del sistema energetico territoriale, con                   
particolare riferimento alla promozione dell'uso razionale                      
dell'energia delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico,                
salvo quanto previsto per i Comuni dalla lett. b) del comma 2                   
dell'art. 86;                                                                   
b) la autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli                  
impianti di produzione di energia elettrica, nel rispetto delle                 
competenze dello Stato;                                                         
c) la autorizzazione alla installazione ed all'esercizio delle reti             
di trasporto e distribuzione dell'energia;                                      
d) le autorizzazioni inerenti i permessi di ricerca e le concessioni            
di coltivazione delle risorse geotermiche;                                      
e) le concessioni di coltivazione e le autorizzazioni per lo                    
stoccaggio di idrocarburi in terraferma, ad eccezione che nei                   
giacimenti;                                                                     
f) le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche           
di cui al comma 2 dell'art. 34 del DLgs n. 112 del 1998;                        
g) le altre funzioni attribuite da specifiche disposizioni                      
legislative statali.                                                            

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina