REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
            TITOLO V                                                            
         SVILUPPO ECONOMICO                                                     
         E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                 
           CAPO XI                                                              
      Energia                                                                   
Sezione I                                                                       
Funzioni in materia di energia                                                  
          Art. 84                                                               
Definizioni e funzioni della Regione                                            
1. Il presente Capo disciplina le funzioni relative alla materia                
energia conferite alla Regione dagli articoli 30 e 34 del DLgs n. 112           
del 1998. Ai fini della presente legge rientrano nella materia                  
energia le attivita' relative alla ricerca, coltivazione, produzione,           
trasformazione, trasporto, distribuzione ed uso di qualsiasi forma di           
energia, comprese le fonti rinnovabili e le risorse geotermiche,                
l'elettricita', l'energia nucleare, il petrolio e il gas naturale,              
nonche' le attivita' inerenti la produzione e l'utilizzo di impianti,           
sistemi e componenti a basso consumo specifico di energia. Sono                 
comprese nella materia altresi' le attivita' di servizio a sostegno             
delle medesime attivita'.                                                       
2. Compete alla Regione la definizione degli obiettivi e delle linee            
di politica energetica regionale, attraverso l'adozione del piano               
energetico regionale, nonche' l'adozione di atti di indirizzo e                 
coordinamento per la sua articolazione a livello territoriale. Il               
piano di cui al presente comma e' predisposto ed approvato secondo le           
modalita' previste dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, e            
definisce prescrizioni, indirizzi e direttive per i piani                       
territoriali di coordinamento provinciale.                                      
3. La Regione esercita, in particolare, le funzioni concernenti:                
a) la approvazione di programmi a dimensione regionale, nonche' di              
progetti di interesse regionale finalizzati allo sviluppo sostenibile           
del sistema energetico regionale;                                               
b) la ripartizione fra gli enti delegati delle disponibilita'                   
finanziarie regionali per l'attuazione dei programmi e progetti di              
loro competenza, ivi compresi i piani comunali di cui al comma 1                
dell'art. 86;                                                                   
c) la promozione, nell'osservanza delle linee di indirizzo e                    
coordinamento fissate in ambito nazionale, di attivita' di ricerca              
applicata, nonche' di attivita' sperimentali e dimostrative, anche              
attraverso specifiche convenzioni con enti ed istituti di ricerca;              
d) la promozione dello sviluppo e qualificazione dei servizi                    
energetici di pubblica utilita' di interesse regionale;                         
e) la promozione della ricerca delle risorse energetiche nel                    
territorio regionale;                                                           
f) la definizione delle procedure per la individuazione e la                    
localizzazione, nel rispetto delle competenze dello Stato, di                   
impianti e reti per la produzione, la trasformazione, il trasporto e            
la distribuzione di energia;                                                    
g) la determinazione delle tariffe e dei canoni relativi ai permessi            
di ricerca e alle concessioni di coltivazione delle risorse                     
geotermiche di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 34 del DLgs n. 112 del              
1998 entro i limiti fissati ai sensi della lett. i) del comma 1                 
dell'art. 33 del medesimo decreto;                                              
h) la formulazione di intese con altre Regioni per le attivita' ed i            
servizi che interessano i rispettivi territori.                                 
4. In materia di fonti rinnovabili, risparmio energetico e uso                  
razionale dell'energia, la Regione esercita, in particolare, le                 
funzioni concernenti:                                                           
a) la concessione di contributi per la progettazione e realizzazione            
di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici,                 
gestionali o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di                 
energia o combustibile non tradizionali, ovvero di prototipi a basso            
consumo specifico, nonche' di iniziative utilizzanti tecnologie che             
non abbiano raggiunto la maturita' commerciale e di esercizio, nel              
rispetto delle linee di indirizzo e coordinamento fissate in ambito             
nazionale;                                                                      
b) la promozione della ricerca applicata, dello sviluppo dimostrativo           
e della diffusione degli impianti e sistemi ad alta efficienza                  
energetica;                                                                     
c) il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali per                 
l'attuazione del DPR 26 agosto 1993, n. 412;                                    
d) l'assistenza agli Enti locali per le attivita' di informazione e             
orientamento degli utenti finali dell'energia;                                  
e) l'indirizzo e il coordinamento dei programmi di formazione degli             
operatori pubblici e privati nel campo della progettazione,                     
installazione, esercizio e controllo degli impianti termici.                    
5. Le determinazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 3 ed alle            
lettere b) e d) del comma 4 e le procedure per il coordinamento                 
finanziario degli interventi regionali e degli Enti locali sono                 
adottate sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali.                        
6. Nel rispetto della normativa statale in materia, la Regione                  
esercita i compiti conoscitivi ed informativi concernenti le funzioni           
conferite agli Enti locali, al fine di assicurare la circolazione               
delle conoscenze e delle informazioni fra le Amministrazioni, nonche'           
ai fini dell'esercizio delle funzioni di programmazione e delle                 
funzioni amministrative di competenza regionale.                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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