REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
            TITOLO V                                                            
         SVILUPPO ECONOMICO                                                     
         E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                 
         CAPO X                                                                 
    Pesca marittima e maricoltura                                               
          Art. 82                                                               
Modifiche alla L.R. n. 3 del 1979                                               
1. Al primo comma dell'art. 7 della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3,                
recante "Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle                   
attivita' ittiche", le parole "vanno indirizzate al Presidente della            
Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "vanno indirizzate               
alla Provincia competente per territorio".                                      
2. Sono abrogati i commi primo, secondo, terzo, sesto e decimo                  
dell'art. 8 della L.R. n. 3 del 1979.                                           
3. Il nono comma dell'art. 8 della L.R. n. 3 del 1979 e' sostituito             
dal seguente:                                                                   
"Le Province provvedono, ad esclusione delle iniziative di cui alla             
lett. f) dell'art. 2, alla liquidazione e all'erogazione dei                    
contributi, previo accertamento dell'attuazione delle iniziative                
attraverso i propri servizi".                                                   
4. Al secondo comma dell'art. 9 della L.R. n. 3 del 1979 le parole              
"della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti "della                  
Provincia".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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