REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
            TITOLO V                                                            
         SVILUPPO ECONOMICO                                                     
         E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                 
            CAPO IX                                                             
       Relazioni con il sistema camerale                                        
          Art. 77                                                               
Rapporti con il sistema camerale                                                
1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di              
attivita' produttive e nell'interesse del sistema delle imprese,                
riconoscendo e valorizzando il ruolo delle Camere di Commercio,                 
Industria, Artigianato e Agricoltura quali enti funzionali alla                 
promozione dello sviluppo locale, promuove rapporti di collaborazione           
con il sistema delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e              
Agricoltura, anche per il tramite della loro Unione regionale, e tra            
queste ed il sistema degli Enti locali, mediante la sottoscrizione di           
accordi per iniziative comuni e programmi, in particolare per                   
attivita' di analisi e ricerca sulla struttura economica regionale,             
per il monitoraggio dell'efficacia delle politiche anche nazionali              
sul territorio regionale, nonche' per iniziative volte a coordinare             
le azioni in materia di servizi alle imprese.                                   
2. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura                 
cooperano con gli Enti locali ai fini della loro partecipazione alle            
politiche locali di sviluppo delle attivita' produttive, nonche' con            
i Comuni per la realizzazione degli sportelli unici di cui all'art.             
70.                                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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