REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
            TITOLO V                                                            
         SVILUPPO ECONOMICO                                                     
         E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                 
          CAPO VIII                                                             
       Commercio                                                                
          Art. 75                                                               
Funzioni degli Enti locali                                                      
1. Sono delegate alle Province le funzioni inerenti:                            
a) l'individuazione, nel rispetto del Piano territoriale di                     
coordinamento e degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio                
regionale, degli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini            
della programmazione commerciale, favorendo l'equilibrato sviluppo              
delle diverse tipologie distributive;                                           
b) la determinazione dei criteri e delle modalita' di concessione dei           
contributi, di presentazione delle domande e di erogazione ai                   
beneficiari finali, nonche' la determinazione delle modalita' di                
revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e degli                  
indirizzi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 74.                        
2. Sono di competenza dei Comuni le funzioni amministrative loro                
conferite dal DLgs 31 marzo 1998, n. 114 e dalla legislazione                   
statale. Essi esercitano in particolare, le funzioni concernenti:               
a) il rilascio delle autorizzazioni e l'attivita' sanzionatoria                 
relative all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento dei                   
pubblici esercizi;                                                              
b) la definizione dei criteri per stabilire particolari agevolazioni,           
fino all'esenzione, per i tributi e le entrate di competenza per le             
attivita' effettuate su posteggi posti nelle aree di cui al comma 17            
dell'art. 28 del DLgs n. 114 del 1998;                                          
c) la definizione dei criteri per la concessione di agevolazioni a              
favore degli esercizi di cui alle lettere a) e b) del comma 1                   
dell'art. 10 del DLgs n. 114 del 1998;                                          
d) l'individuazione, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 10           
del DLgs n. 114 del 1998, delle aree o edifici aventi valore storico,           
archeologico, artistico e ambientale e la definizione delle attivita'           
incompatibili con le esigenze delle predette aree o edifici, ai soli            
fini della localizzazione e apertura degli esercizi di vendita.                 

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