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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO VIII
Commercio
Art. 75
Funzioni degli Enti locali
1. Sono delegate alle Province le funzioni inerenti:
a) l'individuazione, nel rispetto del Piano territoriale di
coordinamento e degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio
regionale, degli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini
della programmazione commerciale, favorendo l'equilibrato sviluppo
delle diverse tipologie distributive;
b) la determinazione dei criteri e delle modalita' di concessione dei
contributi, di presentazione delle domande e di erogazione ai
beneficiari finali, nonche' la determinazione delle modalita' di
revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e degli
indirizzi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 74.
2. Sono di competenza dei Comuni le funzioni amministrative loro
conferite dal DLgs 31 marzo 1998, n. 114 e dalla legislazione
statale. Essi esercitano in particolare, le funzioni concernenti:
a) il rilascio delle autorizzazioni e l'attivita' sanzionatoria
relative all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento dei
pubblici esercizi;
b) la definizione dei criteri per stabilire particolari agevolazioni,
fino all'esenzione, per i tributi e le entrate di competenza per le
attivita' effettuate su posteggi posti nelle aree di cui al comma 17
dell'art. 28 del DLgs n. 114 del 1998;
c) la definizione dei criteri per la concessione di agevolazioni a
favore degli esercizi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'art. 10 del DLgs n. 114 del 1998;
d) l'individuazione, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 10
del DLgs n. 114 del 1998, delle aree o edifici aventi valore storico,
archeologico, artistico e ambientale e la definizione delle attivita'
incompatibili con le esigenze delle predette aree o edifici, ai soli
fini della localizzazione e apertura degli esercizi di vendita.
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