LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 73
Norme transitorie
1. Il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e il
Bilancio pluriennale per gli esercizi 2002-2004 sono redatti e
approvati secondo le disposizioni della presente legge.
2. Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2001 e' redatto
e approvato secondo le disposizioni della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
3. I bilanci di previsione annuali, le relative variazioni nonche' i
rendiconti degli Enti, aziende, organismi ed istituti, in qualunque
forma costituiti, dipendenti dalla Regione, per i quali sia prevista,
dalla vigente legislazione, l'approvazione in conformita' a quanto
disposto dalla legge regionale di contabilita', si adeguano a quanto
disposto dalla presente legge a decorrere dall'esercizio 2003.