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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO VII
Fiere
Art. 72
Esercizio delle funzioni
1. La Regione esercita in materia di fiere le funzioni conferite
dall'art. 41 del DLgs n. 112 del 1998, nel quadro della piu' generale
azione di sviluppo e qualificazione delle manifestazioni fieristiche
e della loro collocazione nell'ambito di un sistema fieristico
regionale integrato e coordinato.
2. Sono trasferite ai Comuni, anche in forma associata, le funzioni
amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative
autorizzazioni allo svolgimento.
3. La Regione con un apposito provvedimento legislativo disciplina
l'attivita' fieristica e lo sviluppo del sistema fieristico. Tale
provvedimento provvede altresi' al riordino degli enti fieristici,
prevedendone la trasformazione in societa' di capitali e le modalita'
e i tempi per attuarla.
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