ENEL DISTRIBUZIONE SPA - ESERCIZIO DI MODENA

COMUNICATO

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianto elettrico nei comuni di Reggio Emilia e Quattro Castella in provincia di Reggio Emilia

L'ENEL Distribuzione SpA - Esercizio di Modena avvisa che, in                   
ottemperanza dell'art. 2, comma 6, della L.R. 10/93 e della relativa            
direttiva applicativa approvata dalla Giunta della Regione                      
Emilia-Romagna con deliberazione 2 novembre 1999, n. 1965, con                  
istanza del 19 dicembre 2000 prot. n. EMOD/TE/UG/gr/3578/575, redatta           
ai sensi e per gli effetti della predetta normativa, ha richiesto               
all'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia l'autorizzazione per           
il seguente impianto elettrico: elettrodotto a 15 kV, in conduttori             
aerei ed in cavo sotterraneo, per il collegamento delle cabine                  
secondarie della linea denominata "Forche", nei comuni di Reggio                
Emilia e Quattro Castella in provincia di Reggio                                
Emilia.Caratteristiche tecniche impianto: tensione 15 kV; frequenza             
50 Hz; corrente di normale esercizio 65/166 A; conduttori  n.3/6/9              
rame/al.-acc./al., sezione cadauno mmq. 25,18/148,5/185; lunghezza              
totale impianto km. 3,800.                                                      
Estremi impianto: localita' Rivalta.                                            
Inoltre rende noto che:                                                         
1) lo specifico provvedimento autorizzativo richiesto alla preposta             
Amministrazione provinciale avra', in conformita' dell'art. 5 della             
predetta L.R. 10/93, efficacia di dichiarazione di pubblica utilita'            
nonche' di indifferibilita' ed urgenza delle opere e dei relativi               
lavori, secondo il disposto dall'art. 9 del DPR 18/3/1965, n. 342, ai           
sensi e per gli effetti dell'art. 71 della Legge 25/6/1865, n. 2359 e           
successive modificazioni, in particolare Legge 22/10/1971, n. 865,              
Legge 27/6/1974, n. 247 e Legge 3/1/1978, n. 1;                                 
2) l'Amministrazione provinciale, a seguito della predetta istanza,             
provvedera' ad effettuare il previsto deposito, presso i propri                 
uffici, dell'originale della domanda con i relativi elaborati tecnici           
e a dare notizia, mediante avviso per estratto all'Albo pretorio dei            
Comuni interessati per 30 giorni consecutivi, a disposizione di                 
chiunque ne abbia interesse per le eventuali osservazioni od                    
opposizioni da presentare all'Amministrazione medesima nei termini              
del deposito;                                                                   
3) le servitu' di elettrodotto verranno costituite in conformita' al            
TU 11/12/1933, n. 1775 e, per impianti o situazioni particolari,                
anche con la rinuncia, da parte del concedente, delle facolta'                  
previste dal comma 4 dell'art. 122 del TU 11/12/1933, n. 1775,                  
affinche' le innovazioni, costruzioni o impianti non implichino                 
modifiche, rimozioni o il diverso collocamento delle condutture e               
degli appoggi. Le zone da assoggettare a servitu' di elettrodotto               
avranno una larghezza adeguata al tipo di impianto.                             
IL RESPONSABILE                                                                 
Maurizio Mazzotti                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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