REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
            TITOLO V                                                            
         SVILUPPO ECONOMICO                                                     
         E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                 
            CAPO V                                                              
    Ulteriori provvedimenti di attuazione                                       
del DLgs n. 112 del 1998                                                        
e riordino della legislazione regionale vigente                                 
in materia di attivita' produttive                                              
Sezione I                                                                       
Ulteriori provvedimenti                                                         
in attuazione del DLgs n. 112 del 1998                                          
          Art. 69                                                               
Norma finale                                                                    
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge, gli                   
stanziamenti di bilancio afferenti le Leggi regionali 2 maggio 1983,            
n. 13, 22 novembre 1991, n. 31, 3 settembre 1992, n. 37 e 15 febbraio           
1994, n. 9, confluiscono nel Fondo unico di cui all'art. 53.                    
2. Fino all'approvazione del programma regionale di cui all'art. 54,            
la Regione interviene a favore delle imprese secondo quanto stabilito           
dalle leggi indicate al comma 1.                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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