REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

            TITOLO VII                                                          
      ENTI ED AZIENDE REGIONALI,   SPESE DEGLI ENTI LOCALI                      
          Art. 69                                                               
Bilanci e rendiconti degli Enti dipendenti dalla Regione                        
1. I bilanci di previsione annuali, le relative variazioni nonche' i            
rendiconti degli Enti, aziende, organismi ed istituti, in qualunque             
forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono approvati                      
annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo Statuto e dalle           
leggi regionali.                                                                
2. I bilanci annuali di previsione sono trasmessi alla Giunta                   
regionale prima della presentazione al Consiglio regionale del                  
bilancio della Regione per essere allegati al bilancio medesimo.                
3. I rendiconti dei soggetti indicati al comma 1 sono pubblicati in             
forma riassuntiva nel Bollettino Ufficiale della Regione.                       
4. I rendiconti dei soggetti indicati al comma 1 sono riclassificati            
per il consolidamento della spesa pubblica, anche in relazione alle             
normative statali in materia.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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