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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO VII
ENTI ED AZIENDE REGIONALI, SPESE DEGLI ENTI LOCALI
Art. 69
Bilanci e rendiconti degli Enti dipendenti dalla Regione
1. I bilanci di previsione annuali, le relative variazioni nonche' i
rendiconti degli Enti, aziende, organismi ed istituti, in qualunque
forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono approvati
annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo Statuto e dalle
leggi regionali.
2. I bilanci annuali di previsione sono trasmessi alla Giunta
regionale prima della presentazione al Consiglio regionale del
bilancio della Regione per essere allegati al bilancio medesimo.
3. I rendiconti dei soggetti indicati al comma 1 sono pubblicati in
forma riassuntiva nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. I rendiconti dei soggetti indicati al comma 1 sono riclassificati
per il consolidamento della spesa pubblica, anche in relazione alle
normative statali in materia.
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