REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
            TITOLO V                                                            
         SVILUPPO ECONOMICO                                                     
         E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                 
            CAPO V                                                              
    Ulteriori provvedimenti di attuazione                                       
del DLgs n. 112 del 1998                                                        
e riordino della legislazione regionale vigente                                 
in materia di attivita' produttive                                              
Sezione I                                                                       
Ulteriori provvedimenti                                                         
in attuazione del DLgs n. 112 del 1998                                          
          Art. 68                                                               
Soggetti beneficiari e regimi di aiuto                                          
1. Fatte salve ulteriori specificazioni rispetto ai soggetti                    
beneficiari previste dalla legislazione statale di delega, nonche'              
dalla legislazione regionale vigente, possono essere finanziati,                
secondo quanto previsto nel Programma regionale ai sensi della lett.            
c) del comma 2 dell'art. 55, progetti presentati da:                            
a) le piccole e medie imprese industriali e di servizi alla                     
produzione in qualsiasi forma costituite, aventi sede operativa nel             
territorio della regione;                                                       
b) i consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa,             
aventi la maggioranza delle imprese associate nel territorio della              
regione;                                                                        
c) i consorzi fidi e le cooperative di garanzia;                                
d) le imprese di cui alla lett. a) temporaneamente associate per la             
realizzazione di progetti comuni;                                               
e) le imprese eccedenti i limiti dimensionali di piccola e media                
impresa, previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di           
Stato alle imprese, limitatamente ai regimi autorizzati dalla                   
Commissione Europea;                                                            
f) le associazioni imprenditoriali;                                             
g) le associazioni dei consumatori e degli utenti;                              
h) le fondazioni aventi quali finalita' statutarie la promozione e lo           
sviluppo del sistema delle imprese;                                             
i) le Universita', i centri di ricerca e i centri di servizio alle              
imprese;                                                                        
l) gli Enti locali e loro societa' partecipate, le autonomie                    
funzionali e loro associazioni.                                                 
2. Ai regimi di aiuto derivanti dal presente Titolo si applica il               
regime di aiuto di minima entita', cosi' come disciplinato dalla                
normativa comunitaria vigente.                                                  
3. Qualora un regime di aiuto previsto dal programma regionale,                 
ovvero dalla normativa statale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 19 del           
DLgs n. 112 del 1998, deroghi a quanto previsto al comma 2, la                  
Regione provvede alla notifica del medesimo alla Commissione Europea,           
nel caso in cui non sia gia' stato notificato. L'attuazione del                 
regime di aiuto e' subordinata all'esito positivo di compatibilita'             
da parte della Commissione Europea, ai sensi degli articoli 92 e 93             
del Trattato dell'Unione Europea.                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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