REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

            TITOLO VI                                                           
     CONSIGLIO REGIONALE                                                        
          Art. 68                                                               
Autonomia finanziaria e contabile                                               
del Consiglio regionale                                                         
1. Il Consiglio regionale esercita l'autonomia finanziaria e                    
contabile, prevista dallo Statuto della Regione, secondo le regole              
stabilite dalla presente legge e dai regolamenti consiliari interni.            
2. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio dispone di un           
proprio bilancio autonomo secondo le norme della presente legge e del           
regolamento consiliare di contabilita'.                                         
3. L'entrate del Consiglio sono costituite da:                                  
a) trasferimenti dal bilancio della Regione;                                    
b) proventi di attivita' e da vendita di beni, atti di liberalita',             
corrispettivi di contratti e convenzioni ed altri eventuali introiti            
acquisiti autonomamente;                                                        
c) eventuale avanzo di amministrazione derivante dall'esercizio                 
precedente.                                                                     
4. Devono essere sorrette da leggi regionali le spese riguardanti il            
trattamento indennitario dei consiglieri regionali e dei componenti             
degli Organi e delle strutture regionali che per legge fanno capo al            
Consiglio; le spese per il personale addetto al Consiglio e agli                
Organi e strutture che per legge fanno capo al Consiglio stesso. Le             
altre spese trovano la loro disciplina nei regolamenti interni del              
Consiglio regionale.                                                            
5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio secondo le modalita' e le              
procedure previste dal Regolamento interno di contabilita' e dagli              
altri regolamenti consiliari interni redige un bilancio autonomo del            
Consiglio regionale, e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea,            
previo esame da parte della competente Commissione consiliare. Il               
Consiglio delibera il proprio bilancio almeno 30 giorni prima del               
termine stabilito per la presentazione al Consiglio del bilancio di             
previsione della Regione.                                                       
6. L'ammontare del trasferimento di cui alla lettera a) del comma 3             
e' indicato dal bilancio di previsione annuale del Consiglio. Ai fini           
dell'iscrizione, nel bilancio della Regione, del detto ammontare, il            
Presidente del Consiglio comunica alla Giunta, entro il termine di 10           
giorni dalla deliberazione del bilancio del Consiglio, l'importo del            
fabbisogno occorrente.                                                          
7. Il fabbisogno del Consiglio regionale costituisce spesa                      
obbligatoria per la Regione; e' iscritto in un'unica unita'                     
previsionale della spesa della Regione. I fondi sono messi                      
globalmente a disposizione del Presidente del Consiglio.                        
8. Le variazioni del fabbisogno inizialmente determinato per le spese           
che si rendano necessarie nel corso dell'esercizio finanziario, sono            
deliberate dal Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di                 
Presidenza del Consiglio. La deliberazione e' comunicata dal                    
Presidente del Consiglio al Presidente della Giunta regionale. La               
Giunta iscrive le eventuali maggiori spese occorrenti nel bilancio              
della Regione, provvedendo alle necessarie variazioni nel rispetto              
dell'equilibrio generale del bilancio regionale. Le variazioni di               
bilancio del Consiglio che non comportano aumenti del fabbisogno                
complessivo sono deliberate dall'Ufficio di Presidenza.                         
9. Il Consiglio amministra i propri fondi in un conto corrente                  
autonomo intestato al Consiglio stesso e acceso, mediante apposita              
convenzione, presso un istituto di credito. L'istituto di credito               
assume la funzione di Tesoriere del Consiglio regionale.                        
10. Gli atti amministrativi e di gestione dei fondi iscritti nel                
bilancio consiliare non sono soggetti a controlli esterni.                      
11. Il rendiconto del Consiglio, predisposto dall'Ufficio di                    
Presidenza, e' approvato con deliberazione del Consiglio regionale.             
12. Il regolamento di contabilita' e gli altri regolamenti consiliari           
interni disciplinano:                                                           
a) le modalita' di assunzione delle deliberazioni di spesa e degli              
atti amministrativi e di gestione e in genere le modalita' di                   
amministrazione e gestione del bilancio consiliare;                             
b) le modalita' di stipulazione di convenzioni e di contratti;                  
c) i controlli sugli atti e sulla gestione.                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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