REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
            TITOLO V                                                            
         SVILUPPO ECONOMICO                                                     
         E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                 
            CAPO V                                                              
    Ulteriori provvedimenti di attuazione                                       
del DLgs n. 112 del 1998                                                        
e riordino della legislazione regionale vigente                                 
in materia di attivita' produttive                                              
Sezione I                                                                       
Ulteriori provvedimenti                                                         
in attuazione del DLgs n. 112 del 1998                                          
          Art. 67                                                               
Interventi                                                                      
1. La Giunta regionale, per il perseguimento degli obiettivi di cui             
al presente Capo, concede contributi ai soggetti di cui all'art. 68,            
secondo quanto previsto dal Programma regionale e nel rispetto dei              
criteri stabiliti ai sensi del comma 3 dell'art. 55.                            
2. Gli interventi oggetto di contributo ricomprendono spese per                 
l'acquisizione di beni materiali e immateriali, nonche' di servizi              
strumentali al conseguimento degli obiettivi di qualificazione                  
competitiva delle imprese, di cui al presente Capo.                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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