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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO V
RENDICONTO
Art. 67
Conto del patrimonio
1. Il conto generale del patrimonio deve indicare, in termini di
valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto
si riferisce:
a) le attivita' e le passivita' finanziarie;
b) i beni mobili ed immobili;
c) ogni altra attivita' e passivita', nonche' le poste rettificative.
2. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione
dei punti di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella
del patrimonio.
3. Al conto del patrimonio e' allegato un elenco descrittivo dei beni
appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di
chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione
delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi
prodotto.
4. Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni della
Regione, e' introdotta nel conto generale del patrimonio un'ulteriore
classificazione, al fine di consentire l'individuazione dei beni
suscettibili di utilizzazione economica.
5. Al fine di consentire l'armonizzazione del conto del patrimonio
regionale con quello dello Stato, il conto stesso puo' essere, in
allegato, riclassificato secondo i criteri stabiliti all'articolo 10,
comma 3 della legge statale.
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