REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
            TITOLO V                                                            
         SVILUPPO ECONOMICO                                                     
         E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                 
            CAPO V                                                              
    Ulteriori provvedimenti di attuazione                                       
del DLgs n. 112 del 1998                                                        
e riordino della legislazione regionale vigente                                 
in materia di attivita' produttive                                              
Sezione I                                                                       
Ulteriori provvedimenti                                                         
in attuazione del DLgs n. 112 del 1998                                          
          Art. 66                                                               
Intese istituzionali                                                            
1. La Regione promuove, ai sensi del comma 203 dell'art. 2 della                
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese istituzionali di programma con           
l'Amministrazione centrale per l'attuazione degli strumenti della               
programmazione negoziata inerenti agli obiettivi di sviluppo                    
produttivo locale.                                                              
2. Con le modalita' di cui al comma 1 la Regione concorre a                     
promuovere con l'Amministrazione centrale anche i contratti di                  
programma di cui alla lett. e) del comma 203 della Legge n. 662 del             
1996, per la promozione di programmi d'investimento e di sviluppo               
produttivo e occupazionale di imprese nazionali ed estere, singole o            
associate, sul territorio regionale, nonche' per l'attuazione di                
iniziative e progetti di investimento e collaborazioni produttive in            
aree del Mezzogiorno.                                                           
Sezione IV                                                                      
Norme comuni                                                                    

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