REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

          TITOLO V                                                              
     RENDICONTO                                                                 
          Art. 66                                                               
Conto finanziario                                                               
1. Il conto finanziario espone le risultanze della gestione delle               
entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di               
previsione. Esso e' costruito, ai fini della valutazione delle                  
politiche regionali, secondo la classificazione di cui all'articolo             
19 per le entrate e all'articolo 20 per le spese, in modo da                    
consentire la valutazione delle risultanze di entrata e di spesa in             
relazione agli obiettivi stabiliti, agli indicatori di efficacia ed             
efficienza individuati.                                                         
2. Per ciascuna unita' previsionale di base e per ciascun capitolo di           
entrata del bilancio il conto finanziario espone nell'ordine:                   
a) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio           
cui il conto si riferisce;                                                      
b) le previsioni finali di competenza;                                          
c) le previsioni finali di cassa;                                               
d) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;               
e) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;            
f) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate                     
nell'esercizio;                                                                 
g) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;                          
h) l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle           
previsioni di competenza;                                                       
i) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate               
rispetto alle previsioni di cassa;                                              
l) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio                         
dell'esercizio, ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonche' dei              
residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;                             
m) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi                    
precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle                
cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo           
esercizio;                                                                      
n) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;           
o) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine                        
dell'esercizio.                                                                 
3. Per ciascuna unita' previsionale di base e per ciascun capitolo di           
spesa del bilancio il conto finanziario espone nell'ordine:                     
a) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio                         
dell'esercizio cui il conto si riferisce;                                       
b) le previsioni finali di competenza;                                          
c) le previsioni finali di cassa;                                               
d) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;                       
e) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;                    
f) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;             
g) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;                            
h) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti             
di competenza;                                                                  
i) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti           
di cassa;                                                                       
l) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio                         
dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo;                  
m) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi                   
precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle                
cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo           
esercizio;                                                                      
n) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso                          
dell'esercizio;                                                                 
o) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine                       
dell'esercizio.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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