REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
            TITOLO V                                                            
         SVILUPPO ECONOMICO                                                     
         E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                 
            CAPO V                                                              
    Ulteriori provvedimenti di attuazione                                       
del DLgs n. 112 del 1998                                                        
e riordino della legislazione regionale vigente                                 
in materia di attivita' produttive                                              
Sezione I                                                                       
Ulteriori provvedimenti                                                         
in attuazione del DLgs n. 112 del 1998                                          
          Art. 65                                                               
Convenzione di realizzazione                                                    
1. La Giunta regionale approva la convenzione di realizzazione del              
progetto di sviluppo delle attivita' produttive, verificata la sua              
coerenza con i propri strumenti di programmazione e con le altre                
tipologie di intervento in materia di attivita' produttive. La                  
convenzione e' stipulata con il soggetto responsabile dell'attuazione           
del progetto e ne prevede compiti e obblighi.                                   
2. La convenzione di realizzazione contiene il piano finanziario                
previsto dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 64, disciplina i                  
rapporti tra i soggetti firmatari, prevede gli impegni reciproci,               
quantifica l'apporto finanziario della Regione e stabilisce le                  
modalita' di erogazione dei finanziamenti regionali.                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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