REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                 TITOLO VII                                                     
     DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                          
          Art. 65                                                               
Abrogazioni                                                                     
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:                                   
 1) L.R. 26 ottobre 1981, n. 37 recante: "Indennita' di fine servizio           
da corrispondere al personale privo dei requisiti previsti dall'art.            
2 della Legge n. 152 del 1968";                                                 
 2) L.R. 18 agosto 1984, n. 44 recante: "Norme per l'istituzione e il           
funzionamento delle strutture organizzative della Regione";                     
 3) L.R. 12 dicembre 1985, n. 27 recante: "Norme per l'accesso agli             
impieghi della Regione Emilia-Romagna e per il conferimento di                  
incarichi regionali";                                                           
 4) L.R. 28 ottobre 1987, n. 30 recante: "Disciplina del rapporto di            
impiego regionale in applicazione dell'Accordo sindacale di comparto            
1985/1987, riguardante il personale delle Regioni a statuto ordinario           
e degli Enti pubblici non economici da esse dipendenti", fatto salvo            
l'articolo 24;                                                                  
 5) L.R. 20 marzo 1989, n. 7 recante: "Trattamento di missione e di             
trasferimento del personale della Regione Emilia-Romagna";                      
 6) L.R. 13 maggio 1989, n. 13 recante: "Approvazione della normativa           
risultante dall'Accordo intercompartimentale (Pubblico Impiego)                 
relativa al triennio 1988/1990";                                                
 7) L.R. 27 aprile 1990, n. 37 recante: "Approvazione dell'Accordo              
nazionale di comparto per il triennio 1988-1990 riguardante il                  
personale dipendente dalle Regioni a statuto ordinario, dagli Enti              
pubblici da esse dipendenti e dagli Istituti autonomi per le case               
popolari";                                                                      
 8) L.R. 3 agosto 1990, n. 45 recante: "Revisione della dotazione               
delle qualifiche funzionali fino alla quinta compresa e conseguenti             
norme di inquadramento";                                                        
 9) L.R. 20 gennaio 1992, n. 3 recante: "Assunzione in ruolo di                 
divulgatori agricoli";                                                          
10) L.R. 19 novembre 1992, n. 41 recante: "Disciplina della dirigenza           
regionale";                                                                     
11) L.R. 28 dicembre 1992, n. 48 recante: "Inquadramento nella                  
qualifica immediatamente superiore del personale proveniente dai                
ruoli tecnici della carriera direttiva delle Amministrazioni dello              
Stato, in possesso di specifici requisiti";                                     
12) L.R. 25 gennaio 1993, n. 7 recante: "Revisione in diminuzione               
della dotazione organica del ruolo regionale e del ruolo dell'Azienda           
regionale per la navigazione interna (ARNI)";                                   
13) L.R. 16 novembre 1993, n. 40 recante: "Revisione della dotazione            
organica relativa alla terza, quarta e quinta qualifica funzionale ai           
fini dell'attuazione dell'articolo 31 della L.R. 27 aprile 1990, n.             
37";                                                                            
14) L.R. 28 febbraio 1994, n. 11 recante: "Disposizione                         
interpretativa dell'articolo 36 della L.R. 27 aprile 1990, n. 37,               
concernente l'indennita' di funzione dirigenziale";                             
15) L.R. 4 agosto 1994, n. 31 recante: "Riforma dell'impiego e                  
dell'organizzazione regionale";                                                 
16) L.R. 11 aprile 1996, n. 8 recante: "Disposizioni straordinarie              
conseguenti alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, del 4             
aprile - 12 giugno 1995,  n.444/95";                                            
17) L.R. 9 aprile 1999, n. 2 recante: "Proroga di alcune disposizioni           
della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2 concernente ôMisure straordinarie di           
gestione flessibile dell'impiego regionale'".                                   
2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:                              
a) l'articolo 3, il comma 3 dell'articolo 4, gli articoli 5 e 7 della           
L.R. 5 maggio 1980, n. 29 recante: "Indennita' premio di servizio da            
corrispondere al personale per il quale non opera la ricongiunzione             
dei servizi - Anticipazione al personale di una quota del trattamento           
di fine servizio";                                                              
b) gli articoli 5, 6, 8 e 9 della L.R. 14 dicembre 1982,  n.58                  
recante: "Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del                    
personale regionale";                                                           
c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15 e 17 della L.R.            
16 gennaio 1997, n. 2 recante: "Misure straordinarie di gestione                
flessibile dell'impiego regionale";                                             
d) i commi 3 e 5 dell'articolo 4 della L.R. 8 settembre 1997, n. 32             
recante: "Funzionamento dei Gruppi consiliari - Modificazioni alla              
L.R. 14 aprile 1995, n. 42";                                                    
e) gli articoli 234, 235 e 236 della L.R. 21 aprile 1999,  n.3                  
recante: "Riforma del sistema regionale e locale".                              
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 26 novembre 2001  VASCO ERRANI                                         
NOTE ALL'ART. 65                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 3, del comma 3 dell'art. 4, dell'art. 5 e                 
dell'art. 7 della L.R. n. 29 del 1980, era il seguente:                         
"Art. 3                                                                         
Le norme contenute nei precedenti articoli 1 e 2 trovano applicazione           
anche nei confronti del personale che, essendo nelle condizioni                 
previste dal precedente articolo 1, abbia cessato il servizio prima             
dell'entrata in vigore della presente legge.".                                  
"Art. 4                                                                         
omissis                                                                         
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la                  
facolta' di richiedere l'erogazione dell'acconto e' estesa al                   
personale gia' collocato a riposo o ai suoi eredi.                              
omissis".                                                                       
"Art. 5                                                                         
E' abrogato l'art. 126 della L.R. 20 luglio 1973, n. 25.".                      
"Art. 7                                                                         
Al Bilancio per l'esercizio finanziario 1980 sono apportate le                  
seguenti variazioni:                                                            
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA                                                
a) Variazioni in aumento:                                                       
Cap. 07085 - Recupero delle somme erogate in acconto al personale               
collocato a riposo, sulla indennita' premio di servizio INADEL e                
sulla indennita' di buonuscita ENPAS (CNI) (Titolo VI; Categoria 17 -           
Partite di giro).                                                               
Competenza  L. 300.000.000                                                      
Cassa  L. 300.000.000                                                           
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA                                                 
a) Variazioni in aumento:                                                       
Cap. 04150 - Oneri dipendenti dalla integrazione regionale della                
indennita' premio di servizio INADEL e della indennita' di buonuscita           
ENPAS, nonche' del rimborso degli oneri di riscatto del periodo pre             
ruolo a favore di alcune categorie di personale regionale (CNI)                 
(Parte I - Sezione II - Settore 05 - Programma 01 - Rubrica I)                  
(Classif. ISTAT: 01 - Funz. normale; 01 - Funz. propria: 01 - Titolo            
1; 01 - Classif. funzionale: 02 - Classif. econ.: 01 - Classif. per             
settori d'intervento; 01 - Classif. econ. di II grado)                          
Competenza  L. 210.000.000                                                      
Cassa  L. 210.000.000                                                           
Cap. 91060 - Erogazione di somme in acconto al personale collocato a            
riposo, sulla indennita' premio di servizio INADEL e sulla indennita'           
di buonuscita ENPAS (CNI) (Parte 3 - Contabilita' speciali - Sezione            
1 Partite giro) (Classif. ISTAT: 04 - Titolo 4)                                 
Competenza  L. 300.000.000                                                      
Cassa  L. 300.000.000                                                           
b) Variazioni in diminuzione:                                                   
Cap. 85100 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie                         
Competenza  L. 210.000.000                                                      
Cassa  L. 210.000.000".                                                         
2) Il testo degli articoli 5, 6, 8 e 9 della L.R. n. 58 del 1982 era            
il seguente:                                                                    
"Art. 5                                                                         
Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della           
L.R. 5 maggio 1980, n. 29, concernente l'indennita' premio di                   
servizio da corrispondere al personale per il quale non opera la                
ricongiunzione dei servizi, in quanto compatibili con le norme della            
presente legge.".                                                               
"Art. 6                                                                         
In quanto la materia non risulti superata o diversamente regolata               
dalla presente legge, conserva vigore la L.R. 26 ottobre 1981, n. 37,           
concernente la "Indennita' di fine servizio da corrispondere al                 
personale privo dei requisiti previsti dall'art. 2 della Legge n. 152           
del 1968".".                                                                    
"Art. 8                                                                         
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto            
per l'esercizio 1983 in Lire 350.000.000, l'Amministrazione regionale           
fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato            
di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio finanziario              
1983 e lo storno di pari importo del fondo di riserva per le spese              
obbligatorie di cui al Cap. 85100 dello stesso esercizio.                       
Per gli anni successivi al 1983 lo stanziamento di spesa sara'                  
determinato annualmente dalla legge regionale di bilancio a norma               
dell'art. 11, comma 1 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, in ragione del           
prevedibile andamento delle collocazioni a riposo del personale                 
interessato.".                                                                  
"Art. 9                                                                         
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'ultimo comma              
dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno               
successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della                    
Regione.".                                                                      
3) Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15 e 17            
della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2, era il seguente:                              
"Art. 1 - Finalita' e ambito di applicazione                                    
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito del processo di revisione             
organizzativa, si avvale di misure di gestione flessibile                       
dell'impiego regionale secondo quanto previsto dal comma 12 dell'art.           
1 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549.                                         
2. Le misure previste dal presente titolo sono applicabili sino al 31           
dicembre 1998.                                                                  
3. Le norme della presente legge si applicano al personale della                
Regione e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti                  
compresi gli Istituti autonomi case popolari.                                   
          Art. 2 - Valorizzazione professionale                                 
1. Fino all'attuazione del vigente piano occupazionale, e comunque              
non oltre il termine di cui al comma 2 dell'art. 1, la Regione,                 
nell'ambito del vincolo di spesa per la dotazione organica, destina             
una somma per potenziare le incentivazioni economiche previste dal              
vigente contratto collettivo nazionale a favore del personale                   
appartenente alle qualifiche non dirigenziali, quale misura                     
straordinaria a sostegno del processo riorganizzativo avviato con la            
L.R. 4 agosto 1994, n. 31 e della valorizzazione professionale dei              
dipendenti.                                                                     
2. La percentuale di personale in servizio in ciascuna qualifica al             
quale e' attribuibile il premio per la qualita' della prestazione               
individuale previsto dall'art. 34 del vigente contratto collettivo              
nazionale di lavoro e' elevata al quaranta per cento.                           
3. L'importo dell'indennita' di area direttiva prevista dall'art. 35            
del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e' elevato, nel            
valore massimo e con riferimento ad entrambe le qualifiche                      
destinatarie di essa, a Lire tre milioni e cinquecentomila.                     
4. Le norme del presente articolo entrano in vigore dall'1 gennaio              
1997.                                                                           
          Art. 3 - Processi selettivi                                           
1. Per la copertura di una percentuale di posti vacanti degli                   
organici regionali delle qualifiche non dirigenziali per le quali sia           
previsto l'accesso mediante concorso, la Regione definisce un piano             
di corsi-concorso finalizzati alla riqualificazione, aggiornamento e            
specializzazione del personale. La Giunta regionale, d'intesa con               
l'Ufficio di Presidenza, stabilisce la suddetta percentuale che                 
comunque non puo' essere superiore al cinquanta per cento di detti              
posti.                                                                          
2. E' ammesso ai corsi-concorso di cui al comma 1 un numero di                  
candidati non superiore a due volte il numero dei posti da coprire.             
3. Ai corsi-concorso possono partecipare coloro i quali sono in                 
possesso di entrambe le seguenti condizioni:                                    
a) essere dipendenti di ruolo appartenenti alle due qualifiche                  
immediatamente inferiori a quella del posto messo a selezione da                
almeno 2 anni;                                                                  
b) aver conseguito il titolo di studio richiesto per l'accesso                  
dall'esterno ovvero quello di grado immediatamente inferiore e                  
un'anzianita' di servizio di almeno 5 anni maturata presso pubbliche            
Amministrazioni nella qualifica immediatamente inferiore a quella del           
posto messo a selezione.                                                        
4. Ai fini della partecipazione ai corsi-concorso per l'VIII                    
qualifica funzionale, qualora le funzioni connesse al posto messo a             
selezione comportino, a norma delle leggi che disciplinano                      
l'esercizio delle singole professioni, il possesso di specifica                 
abilitazione, e' comunque richiesto il possesso del diploma di laurea           
e di detta abilitazione professionale.                                          
5. L'anzianita' di servizio richiesta dalla lettera b) non puo'                 
essere fatta valere ai sensi della lettera a) del comma 3.                      
6. Nei concorsi pubblici per la copertura dei posti vacanti non                 
coperti tramite i processi selettivi di cui al presente articolo non            
si applica la riserva per il personale interno.                                 
7. Ai fini della validita' dei processi selettivi di cui al presente            
articolo le graduatorie devono essere approvate entro il 31 dicembre            
1998 e ad esse si applica l'art. 4 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31.             
8. Entro la data del 31 dicembre 1998 i processi selettivi sono                 
attivati non piu' di una volta per ogni qualifica e profilo                     
professionale.                                                                  
9. Ai processi selettivi di cui al presente articolo possono                    
partecipare in via eccezionale anche coloro che prestano servizio,              
nella stessa qualifica o in qualifica superiore a quella del posto              
messo a selezione, da almeno 3 anni, alla data di entrata in vigore             
della legge, presso l'Amministrazione regionale con contratto a tempo           
determinato stipulato ai sensi dell'art. 46 dello Statuto regionale e           
che sono in possesso della condizione di cui alla lettera b) del                
comma 3. L'anzianita' di servizio richiesta per la partecipazione al            
processo selettivo non puo' essere fatta valere ai sensi della                  
lettera b) del comma 3.                                                         
10. Per la copertura dei posti vacanti per i quali l'assunzione non             
avviene tramite concorso si procede ai sensi della lett. b) del comma           
1 dell'art. 36 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, previa effettuazione            
di una prova pratica di selezione fra i dipendenti. I candidati                 
esterni sono selezionati per i posti non coperti con detta prova                
pratica e ad essi si applicano i medesimi sistemi e criteri di                  
selezione utilizzati per i dipendenti.                                          
          Art. 4 - Incarichi di mansioni superiori e rapporti di                
lavoro a termine                                                                
1. Gli incarichi di attribuzione temporanea di mansioni superiori,              
previsti dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 57 del DLgs 3 febbraio            
1993, n. 29 e successive modificazioni, possono essere conferiti                
dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza nell'ambito dei             
rispettivi organici, anche al medesimo dipendente, per un periodo               
superiore a tre mesi. Detti incarichi perdano comunque efficacia alla           
data di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria            
del concorso o del processo selettivo per la copertura dei relativi             
posti vacanti.                                                                  
2. Nelle fattispecie di cui alle lett. c) e d) del comma 1 dell'art.            
16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro la Regione, ove                 
sussistano esigenze organizzative che necessitano lo svolgimento                
continuativo di specifiche funzioni, puo' stipulare contratti di                
lavoro a tempo determinato per un periodo superiore a sei mesi. Detti           
contratti sono comunque risolti alla data di adozione del                       
provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso per la             
copertura dei relativi posti vavanti ovvero al 31 dicembre 1998.".              
"Art. 5 - Razionalizzazione della dotazione organica dirigenziale               
1. Al fine dell'ulteriore razionalizzazione della struttura                     
dirigenziale i posti della dotazione organica dei dirigenti sono                
soppressi entro la data del 31 dicembre 1998, con provvedimento della           
Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza, almeno nella misura              
del dieci per cento, fatto salvo un numero di posti necessario per              
consentire ai dirigenti dei ruoli ad esaurimento di essere inseriti             
nella dotazione organica con conseguente soppressione di tali ruoli.            
2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, qualora           
non sia stato soppresso un numero di posti idoneo a consentire                  
un'adeguata razionalizzazione della struttura dirigenziale entro il             
31 dicembre 1998 definisce le procedure per addivenire alla ulteriore           
soppressione di posti.                                                          
          Art. 6 - Sperimentazione del sistema di telelavoro                    
1. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, puo'              
avviare forma di sperimentazione di telelavoro, disciplinandone le              
modalita' di attuazione con apposita direttiva.".                               
"Art. 10 - Istituzione di una banca dati                                        
1. Al fine di favorire la mobilita', anche mediante la stipulazione             
di contratti a tempo determinato, dei dipendenti fra le pubbliche               
amministrazioni per la copertura delle posizioni dirigenziali e'                
istituita presso la Regione una banca dati con i nominativi dei                 
funzionari e dirigenti che ne facciano richiesta.                               
2. Le procedure per l'attivazione e il funzionamento della banca dati           
prevista al comma 1 sono disciplinate con regolamento regionale.                
          Art. 11 - Servizio di mensa                                           
1. La Giunta regionale previa intesa con l'Ufficio di Presidenza                
stabilisce le modalita' di fruizione e adeguamento del servizio di              
mensa, in relazione all'articolazione dell'orario pomeridiano,                  
definito per rispondere alle esigenze organizzative dell'ente.".                
"Art. 13 - Modifiche alla L.R. 4 agosto 1994, n. 31                             
1. Al comma 3 dell'art. 12 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31 le parole            
dall'irrogazione sono sostituite dalle parole dall'avvenuta                     
conoscenza dell'irrogazione.                                                    
2. Il comma 3 dell'art. 15 della L.R. n. 31 del 1994 e' soppresso.              
3. Al comma 1 dell'art. 17 della L.R. n. 31 del 1994 sono soppresse             
le parole Esse hanno effetto dal momento della loro accettazione da             
parte dell'Amministrazione.                                                     
4. All'art. 12 della L.R. n. 31 del 1994 e' aggiunto il seguente                
comma:                                                                          
4 bis. Gli enti dipendenti dalla Regione, ivi compresi gli Istituti             
autonomi per le case popolari, possono avvalersi del Collegio                   
arbitrale di cui al presente articolo previa convenzione con la                 
Regione Emilia-Romagna. In tal caso i rappresentanti dei dipendenti             
nel Collegio arbitrale sono designati dalla rappresentanza sindacale            
unitaria costituita nell'ente di appartenenza del lavoratore ovvero             
in mancanza, dalle rappresentanze sindacali aziendali secondo le                
modalita' indicate dall'organo dell'ente dotato di potere                       
regolamentare.                                                                  
          Art. 14 - Modifiche alla L.R. 19 novembre 1992, n. 41                 
1. Il comma 4 dell'art. 11 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e'                
sostituito dai seguenti:                                                        
4. Il conferimento dell'incarico di Direttore generale a dirigenti              
regionali determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro            
a tempo indeterminato con effetto dalla data di stipulazione del                
contratto previsto al comma 3. Il dirigente competente in materia di            
personale, salvo che nel caso di licenziamento per giusta causa,                
dispone la riassunzione del dirigente qualora quest'ultimo ne faccia            
richiesta entro i trenta giorni successivi alla data di cessazione              
del contratto a tempo determinato. Il contratto stipulato con il                
dirigente riassunto tiene conto dell'anzianita' complessivamente                
maturata dal medesimo nella pubblica Amministrazione e della                    
posizione giuridica in godimento al momento della risoluzione di                
diritto del rapporto di lavoro.                                                 
4 bis. Dalla data della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro           
a tempo indeterminato di cui al comma 4 e' reso indisponibile, per la           
durata dell'incarico di direttore generale e per i successivi trenta            
giorni, un numero di posti della dotazione organica dirigenziale                
corrispondente a quello dei dirigenti regionali incaricati.                     
2. Al comma 1 dell'art. 24 della L.R. n. 41 del 1992 sono soppresse             
le parole sia di diritto pubblico sia di diritto privato.                       
3. Il comma 4 dell'art. 24 della L.R. n. 41 del 1992 e' sostituito              
dal seguente:                                                                   
4. Il trattamento economico e' stabilito dal provvedimento di                   
assunzione con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e puo'              
essere motivatamente integrato con riferimento alla specifica                   
qualificazione professionale posseduta, nonche' in considerazione               
della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato                  
relative alle specifiche competenze professionali.                              
          Art. 15 - Modifiche alla L.R. 18 agosto 1984, n. 44                   
1. Nel comma secondo dell'art. 9 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 le            
parole Il Consiglio regionale sono sostituite dalle parole L'Ufficio            
di Presidenza.                                                                  
2. Il primo e secondo comma dell'art. 10 della L.R. n. 44 del 1984              
sono sostituiti dai seguenti:                                                   
L'Ufficio di Presidenza stabilisce la dotazione organica, le                    
qualifiche funzionati e i profili professionali del personale facente           
parte delle seguenti strutture speciali:                                        
a) segreteria particolare del Presidente del Consiglio regionale;               
b) segreterie particolari dei componenti l'Ufficio di Presidenza;               
c) segreterie particolari dei Presidenti delle Commissioni                      
consiliari;                                                                     
d) segreterie dei Gruppi consiliari.                                            
La Giunta regionale stabilisce la dotazione organica, le qualifiche             
funzionati e i profili professionali del personale facente parte                
delle seguenti strutture organizzative speciali:                                
a) Gabinetto e segreteria particolare del Presidente della Giunta;              
b) segreterie particolari del Vicepresidente della Giunta e degli               
Assessori.                                                                      
3. Il terzo comma dell'art. 13 della L.R. n. 44 del 1984 e'                     
sostituito dal seguente:                                                        
I gruppi di lavoro sono costituiti con atto del competente Direttore            
generale ovvero con atto congiunto di piu' direttori nel caso di                
gruppo che coinvolga piu' direzioni generali.".                                 
"Art. 17 - Norma transitoria per i direttori generali                           
1. Le disposizioni previste dal comma 4 dell'art. 11 della L.R. 19              
novembre 1992, n. 41, come modificato dall'art. 14, si applicano,               
previa loro richiesta e con effetto dalla data di stipulazione del              
contratto di Direttore generale, ai dirigenti regionali cui tale                
incarico e' stato conferito prima dell'entrata in vigore della                  
presente legge. La richiesta deve essere presentata entro trenta                
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.".                           
4) Il testo dei commi 3 e 5 dell'art. 4 della L.R. n. 32 del 1997 era           
il seguente:                                                                    
"Art. 4 - Personale dei gruppi                                                  
omissis                                                                         
3. Qualora la scelta del personale di cui alle lettere a) e b) del              
comma 2 cada su personale inquadrato in livelli funzionali                      
retributivi inferiori a quelli indicati nella dotazione, di cui al              
comma 1, al personale medesimo e' riconosciuto, con deliberazione               
consiliare, un assegno mensile pari alla differenza tra le due                  
retribuzioni base. Alla cessazione dell'incarico, il personale cessa            
di percepire l'assegno mensile.                                                 
omissis                                                                         
5. L'eventuale mancata copertura di una parte dell'organico assegnato           
alla segreteria del gruppo viene surrogata da un ulteriore contributo           
in denaro, pari, per ogni unita' di personale non coperta, al costo             
del personale del piu' alto livello funzionale retributivo tra quelli           
assegnati alla segreteria stessa. Il numero dei posti non coperti e             
quindi surrogati dal contributo di cui al presente comma, non puo'              
superare la meta', arrotondata per eccesso, dei posti assegnati alla            
segreteria del gruppo.                                                          
omissis".                                                                       
5) Il testo degli articoli 234, 235 e 236 della L.R. 21 aprile 1999,            
n. 3 era il seguente:                                                           
"Art. 234 - Modifiche alla L.R. n. 44 del 1984                                  
1. L'art. 1 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44, recante "Norme per                
l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della            
Regione", e' sostituito dal seguente:                                           
          Art. 1 - Struttura organizzativa e dotazione organica                 
1. La struttura organizzativa della Regione e' articolata in                    
direzioni generali, servizi e uffici.                                           
2. La Giunta determina:                                                         
a) il tetto massimo di spesa della dotazione organica secondo i                 
limiti ed i criteri stabiliti dalla legge e dalla contrattazione                
collettiva;                                                                     
b) l'articolazione della dotazione organica;                                    
c) gli indirizzi in materia di organizzazione e gestione del                    
personale, anche ai fini dell'articolazione della dotazione organica            
per singola direzione generale.                                                 
3. Qualora la determinazione della dotazione organica superi gli                
oneri derivanti da quella vigente al 31 dicembre 1997, si provvede              
con legge. Sono fatti salvi i maggiori oneri derivanti dai                      
trasferimenti di personale in attuazione dei conferimenti di funzioni           
ai sensi della Legge n. 59 del 1997.                                            
4. La Giunta costituisce le direzioni generali, i servizi e gli                 
uffici. L'atto che costituisce dette strutture, definisce le funzioni           
delle direzioni e dei servizi. Le funzioni degli uffici sono                    
specificate dai direttori generali.                                             
5. Le funzioni che la legge regionale attribuisce alla Giunta                   
regionale in materia di strutture organizzative e di dotazione                  
organica vengono svolte, per quanto riguarda l'organico consiliare,             
dal Consiglio regionale o dall'Ufficio di Presidenza secondo le                 
rispettive competenze, individuate con deliberazione consiliare.                
2. Il secondo comma dell'art. 10 della L.R. n. 44 del 1984 e'                   
sostituito dal seguente:                                                        
La Giunta definisce il tetto complessivo delle risorse aggiuntive,              
rispetto a quelle della dotazione organica delle strutture ordinarie,           
e gli indirizzi generali per la gestione del personale dei gabinetto            
e delle segreterie particolari del Presidente della Giunta, dei                 
Vicepresidente e degli Assessori.                                               
3. Dopo l'ultimo comma dell'art. 10 della L.R. n. 44 del 1984 e'                
aggiunto il seguente:                                                           
A tutti i dipendenti regionali o di altre pubbliche Amministrazioni             
assegnati alle strutture speciali di cui agli articoli 7 e 8 si                 
applica, ricorrendone i presupposti, il comma 3 dell'art. 4 della               
L.R. n. 32 del 1997. Per i dipendenti della Giunta regionale la                 
competenza al riconoscimento dell'assegno mensile spetta al                     
Presidente della Giunta regionale contestualmente alla nomina.                  
4. Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 11, 14, 15, 26 e 27 della L.R.           
n. 44 del 1984.                                                                 
          Art. 235 - Modifiche alla L.R. n. 41 del 1992                         
1. Nella rubrica dell'art. 24 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41,               
recante "Copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali mediante             
contratti a tempo determinato", le parole delle qualifiche                      
dirigenziali" sono sostituite dalle parole della qualifica                      
dirigenziale.                                                                   
2. I commi 1 e 2 dell'art. 24 della L.R. n. 41 del 1992 sono                    
sostituiti dai seguenti:                                                        
1. E' facolta' della Regione provvedere alla copertura dei posti                
della qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato di               
durata non superiore a cinque anni nel limite del venti per cento               
delle dotazioni organiche del Consiglio e della Giunta regionali.               
2. Per le assunzioni di cui al comma 1 si provvede per chiamata                 
diretta, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio             
regionale o della Giunta, per le rispettive dotazioni organiche,                
previo accertamento degli specifici requisiti culturali e                       
professionali indicati nello stesso atto di assunzione, previa                  
informazione alla competente Commissione consiliare.                            
3. Sono abrogati gli articoli 22 e 23 della L.R. n. 41 del 1992. Essi           
continuano ad applicarsi fino all'adozione del provvedimento di cui             
alla lett. a) dei comma 2 dell'art. 3 della L.R. 4 agosto 1994, n.              
31, come modificata dalla presente legge.                                       
          Art. 236 - Modifiche alla L.R. n. 31 del 1994                         
1. Dopo l'art. 2 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31, recante "Riforma              
dell'impiego e dell'organizzazione regionale", e' inserito il                   
seguente articolo:                                                              
          Art. 2 bis - Modalita' di accesso                                     
1. La copertura dei posti vacanti nell'Amministrazione regionale                
avviene tramite:                                                                
a) assunzioni dall'esterno tramite concorso pubblico ovvero chiamata            
diretta dalle liste di collocamento nei casi previsti dalla legge;              
b) mobilita' da altre Amministrazioni pubbliche;                                
c) processi selettivi per la progressione verticale, ai sensi della             
normativa contrattuale.                                                         
2. I commi 1 e 2 dell'art. 3 della L.R. n. 31 del 1994 sono                     
sostituiti dai seguenti:                                                        
1. Ferme restando le modalita' d'accesso previste dalla legge, con              
regolamento sono individuati:                                                   
a) i requisiti per l'accesso;                                                   
b) la tipologia delle prove;                                                    
c) gli adempimenti della commissione esaminatrice.                              
2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del                
Consiglio regionale, stabilisce, con propria direttiva:                         
a) le modalita' di costituzione delle commissioni dei concorsi, delle           
selezioni e delle prove pratiche, nonche' le modalita' di                       
individuazione dei relativi membri, nel rispetto della lett. e) del             
comma 3 dell'art. 36 del DLgs n. 29 del 1993 e delle disposizioni in            
materia di pari opportunita'; dette commissioni sono presiedute da un           
dirigente regionale;                                                            
b) il contenuto del bando e le modalita' di presentazione delle                 
domande;                                                                        
c) le procedure di selezione;                                                   
d) ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle procedure fino           
all'approvazione della graduatoria da parte del dirigente competente            
in materia di personale.                                                        
3. I commi 1 e 2 dell'art. 4 della L.R. n. 31 del 1994 sono                     
sostituiti dai seguenti:                                                        
1. Il dirigente competente in materia di personale approva la                   
graduatoria degli idonei e dichiara i vincitori del concorso.                   
2. La graduatoria conserva validita' per tre anni dalla data di                 
pubblicazione, durante i quali puo' essere utilizzata per la                    
copertura di un ulteriore numero dei posti non superiore al doppio di           
quelli messi a concorso. Qualora i posti messi a concorso siano                 
inferiori a dieci, le graduatorie possono essere utilizzate per la              
copertura di un ulteriore numero di posti fino a quattro volte quelli           
messi a concorso.                                                               
2 bis. La Regione e gli Enti locali dell'Emilia-Romagna possono                 
stipulare accordi per utilizzare le graduatorie dei candidati                   
risultati idonei ad un concorso bandito da un singolo ente. Ogni                
accordo stabilisce le condizioni per l'utilizzo della graduatoria e             
l'eventuale onere a carico dell'ente che ne fruisce. Dell'accordo               
deve essere dato atto nel bando di concorso.                                    
4. L'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994 e' sostituito dal seguente:              
          Art. 44 - Dotazione organica e strutture organizzative                
1. La Regione procede, almeno a cadenza triennale, alla revisione               
della propria dotazione organica e delle strutture organizzative,               
nonche' alla programmazione dei fabbisogni professionali, tenendo               
conto delle esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e                   
funzionale dell'ente, dell'impatto organizzativo indotto dal                    
conferimento di funzioni ad Enti locali, dall'attribuzione di                   
attivita' a soggetti esterni e dalla revisione dei procedimenti                 
amministrativi.                                                                 
2. La struttura organizzativa della Regione e' costituita nel                   
rispetto dei seguenti limiti:                                                   
a) il numero delle direzioni generali non puo' essere superiore a 15;           
b) il numero dei servizi non puo' essere superiore a 78;                        
c) il numero complessivo delle restanti posizioni e funzioni di                 
livello dirigenziale non puo' essere superiore a 240.                           
3. La Regione persegue l'obiettivo di contenere la dotazione organica           
della dirigenza nel limite dell'8% delle dotazioni organiche                    
complessive.                                                                    
4. In relazione ai processi di riorganizzazione conseguenti                     
all'attuazione della Legge n. 59 del 1997, la Giunta regionale puo'             
derogare al limite di cui alla lett. b) del comma 2, a fronte della             
soppressione di posti di cui alla lett. c), tali da consentire un               
risparmio del 50% del costo relativo alle indennita' di posizione               
corrispondenti ai posti soppressi.                                              
5. Sono abrogati l'art. 41, il comma 4 dell'art. 45, gli articoli da            
47 a 50, il comma 2 dell'art. 51, l'art. 52, i commi 4 e 7 dell'art.            
53 della L.R. n. 31 del 1994.".                                                 
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetti di legge d'iniziativa                                                  
- della Giunta regionale: deliberazione n. 1320 del 3 luglio 2001;              
oggetto consiliare n. 1821 (VII legislatura);                                   
- dei consiglieri Aimi, Bignami, Lodi e Tassi presentato in data 19             
giugno 2001; oggetto consiliare n. 1883 (VII legislatura);                      
- pubblicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione rispettivamente, sul n. 108 in data 11 luglio 2001 e sul n.             
118 in data 6 agosto 2001;                                                      
- assegnati alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio                  
Programmazione Affari Generali", in sede referente.                             
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 17 del 6               
novembre 2001, con richiesta di relazione orale in aula del                     
consigliere Pini;                                                               
- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 14            
novembre 2001, atto n. 54/2001.                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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