REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

          TITOLO V                                                              
     RENDICONTO                                                                 
          Art. 65                                                               
Rendiconto generale della Regione                                               
1. I risultati finali della gestione del bilancio regionale sono                
dimostrati nel rendiconto generale della Regione.                               
2. Il rendiconto generale, predisposto dalla struttura organizzativa            
competente in materia di bilancio, e' presentato dalla Giunta                   
regionale al Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo a                
quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed e' approvato              
con legge regionale entro il 31 dicembre dello stesso anno, prima del           
bilancio di previsione.                                                         
3. Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo               
alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio.                 
4. Al rendiconto generale e' premessa una relazione generale                    
illustrativa dei dati consuntivi, relativi sia al conto finanziario             
che al conto del patrimonio.                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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