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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO V
RENDICONTO
Art. 65
Rendiconto generale della Regione
1. I risultati finali della gestione del bilancio regionale sono
dimostrati nel rendiconto generale della Regione.
2. Il rendiconto generale, predisposto dalla struttura organizzativa
competente in materia di bilancio, e' presentato dalla Giunta
regionale al Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed e' approvato
con legge regionale entro il 31 dicembre dello stesso anno, prima del
bilancio di previsione.
3. Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo
alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio.
4. Al rendiconto generale e' premessa una relazione generale
illustrativa dei dati consuntivi, relativi sia al conto finanziario
che al conto del patrimonio.
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