REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
            TITOLO V                                                            
         SVILUPPO ECONOMICO                                                     
         E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                 
            CAPO V                                                              
    Ulteriori provvedimenti di attuazione                                       
del DLgs n. 112 del 1998                                                        
e riordino della legislazione regionale vigente                                 
in materia di attivita' produttive                                              
Sezione I                                                                       
Ulteriori provvedimenti                                                         
in attuazione del DLgs n. 112 del 1998                                          
          Art. 64                                                               
Progetti di sviluppo delle attivita' produttive                                 
1. I progetti di sviluppo delle attivita' produttive definiscono:               
a) la delimitazione territoriale del progetto;                                  
b) l'individuazione dei soggetti partecipanti e del soggetto                    
responsabile del progetto;                                                      
c) gli obiettivi perseguiti, le azioni, le fasi di attuazione e le              
tipologie di intervento;                                                        
d) gli effetti sull'economia del territorio interessato;                        
e) il piano finanziario, compresi gli oneri a carico dei soggetti               
aderenti al progetto, nonche' l'indicazione del contributo regionale.           
2. La Regione puo' fornire assistenza tecnica per la predisposizione            
del progetto di sviluppo delle attivita' produttive.                            
3. I progetti di sviluppo delle attivita' produttive prevedono di               
norma le seguenti tipologie di azioni:                                          
a) partenariato economico in ambito infraregionale e interregionale;            
b) servizi comuni alle imprese e servizi per il lavoro e per                    
l'occupazione;                                                                  
c) iniziative mirate alla promozione territoriale e all'insediamento            
di nuove imprese e di nuovi settori ad elevato contenuto tecnologico;           
d) iniziative mirate alla promozione di attivita' economiche                    
concernenti l'economia sociale e ambientale;                                    
e) iniziative per favorire la localizzazione e la realizzazione di              
insediamenti industriali e artigianali, in particolare di aree                  
ecologicamente attrezzate, nonche' la riqualificazione e il recupero            
infrastrutturale e dei servizi di aree esistenti.                               
4. L'attuazione degli interventi previsti alla lett. e) del comma 3             
e' demandata ai Comuni competenti per territorio.                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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