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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO V
Ulteriori provvedimenti di attuazione
del DLgs n. 112 del 1998
e riordino della legislazione regionale vigente
in materia di attivita' produttive
Sezione I
Ulteriori provvedimenti
in attuazione del DLgs n. 112 del 1998
Art. 64
Progetti di sviluppo delle attivita' produttive
1. I progetti di sviluppo delle attivita' produttive definiscono:
a) la delimitazione territoriale del progetto;
b) l'individuazione dei soggetti partecipanti e del soggetto
responsabile del progetto;
c) gli obiettivi perseguiti, le azioni, le fasi di attuazione e le
tipologie di intervento;
d) gli effetti sull'economia del territorio interessato;
e) il piano finanziario, compresi gli oneri a carico dei soggetti
aderenti al progetto, nonche' l'indicazione del contributo regionale.
2. La Regione puo' fornire assistenza tecnica per la predisposizione
del progetto di sviluppo delle attivita' produttive.
3. I progetti di sviluppo delle attivita' produttive prevedono di
norma le seguenti tipologie di azioni:
a) partenariato economico in ambito infraregionale e interregionale;
b) servizi comuni alle imprese e servizi per il lavoro e per
l'occupazione;
c) iniziative mirate alla promozione territoriale e all'insediamento
di nuove imprese e di nuovi settori ad elevato contenuto tecnologico;
d) iniziative mirate alla promozione di attivita' economiche
concernenti l'economia sociale e ambientale;
e) iniziative per favorire la localizzazione e la realizzazione di
insediamenti industriali e artigianali, in particolare di aree
ecologicamente attrezzate, nonche' la riqualificazione e il recupero
infrastrutturale e dei servizi di aree esistenti.
4. L'attuazione degli interventi previsti alla lett. e) del comma 3
e' demandata ai Comuni competenti per territorio.
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