REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

          TITOLO IV                                                             
     SERVIZIO DI TESORERIA                                                      
          Art. 64                                                               
Controlli sulla gestione della Tesoreria                                        
1. Il conto del Tesoriere reso ai sensi dell'articolo 63, comma 2, e'           
approvato entro il 30 aprile di ciascun anno dal responsabile della             
struttura organizzativa competente in materia di bilancio, previa               
apposizione da parte del medesimo responsabile o da suo delegato del            
visto di parificazione.                                                         
2. Il regolamento e la convenzione di tesoreria dettano norme atte a            
consentire, alle strutture regionali preposte, l'accertamento dello             
stato delle riscossioni e dei pagamenti della Regione.                          
3. Essi dettano altresi' norme atte a stimolare la collaborazione fra           
le strutture regionali ed il Tesoriere, al fine di assicurare la                
tempestivita' dei pagamenti, nonche' l'utilizzazione comune dei                 
rispettivi sistemi informativi.                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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