REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
            TITOLO V                                                            
         SVILUPPO ECONOMICO                                                     
         E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                 
            CAPO V                                                              
    Ulteriori provvedimenti di attuazione                                       
del DLgs n. 112 del 1998                                                        
e riordino della legislazione regionale vigente                                 
in materia di attivita' produttive                                              
Sezione I                                                                       
Ulteriori provvedimenti                                                         
in attuazione del DLgs n. 112 del 1998                                          
          Art. 63                                                               
Soggetti proponenti e ambiti                                                    
dei progetti di sviluppo delle attivita' produttive                             
1. I progetti di sviluppo delle attivita' produttive possono essere             
proposti dalla Regione, Enti locali, associazioni imprenditoriali,              
organizzazioni sindacali, Camere di Commercio, Industria, Artigianato           
e Agricoltura e altri soggetti pubblici e privati.                              
2. Le Province adottano apposite modalita' di concertazione al fine             
di conseguire l'intesa per la proposta del progetto di sviluppo. Alla           
concertazione partecipano i soggetti proponenti i progetti di                   
sviluppo nell'ambito delle rispettive attribuzioni e quelli indicati            
al comma 1. Nell'ambito della concertazione i soggetti che assumono             
impegni per la realizzazione dei progetti concludono un'apposita                
intesa.                                                                         
3. In attuazione degli interventi per i sistemi produttivi locali,              
anche ai sensi della legislazione nazionale, i progetti di sviluppo             
delle attivita' produttive riguardano ambiti territoriali                       
corrispondenti al territorio provinciale o ad aree infraprovinciali             
caratterizzate da omogeneita' economica e sociale, nonche' specifiche           
aree interprovinciali aventi caratteristiche di contiguita'                     
territoriale e fattori economici e produttivi comuni.                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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