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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO V
Ulteriori provvedimenti di attuazione
del DLgs n. 112 del 1998
e riordino della legislazione regionale vigente
in materia di attivita' produttive
Sezione I
Ulteriori provvedimenti
in attuazione del DLgs n. 112 del 1998
Art. 63
Soggetti proponenti e ambiti
dei progetti di sviluppo delle attivita' produttive
1. I progetti di sviluppo delle attivita' produttive possono essere
proposti dalla Regione, Enti locali, associazioni imprenditoriali,
organizzazioni sindacali, Camere di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura e altri soggetti pubblici e privati.
2. Le Province adottano apposite modalita' di concertazione al fine
di conseguire l'intesa per la proposta del progetto di sviluppo. Alla
concertazione partecipano i soggetti proponenti i progetti di
sviluppo nell'ambito delle rispettive attribuzioni e quelli indicati
al comma 1. Nell'ambito della concertazione i soggetti che assumono
impegni per la realizzazione dei progetti concludono un'apposita
intesa.
3. In attuazione degli interventi per i sistemi produttivi locali,
anche ai sensi della legislazione nazionale, i progetti di sviluppo
delle attivita' produttive riguardano ambiti territoriali
corrispondenti al territorio provinciale o ad aree infraprovinciali
caratterizzate da omogeneita' economica e sociale, nonche' specifiche
aree interprovinciali aventi caratteristiche di contiguita'
territoriale e fattori economici e produttivi comuni.
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