REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
            TITOLO V                                                            
         SVILUPPO ECONOMICO                                                     
         E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                 
            CAPO V                                                              
    Ulteriori provvedimenti di attuazione                                       
del DLgs n. 112 del 1998                                                        
e riordino della legislazione regionale vigente                                 
in materia di attivita' produttive                                              
Sezione I                                                                       
Ulteriori provvedimenti                                                         
in attuazione del DLgs n. 112 del 1998                                          
          Art. 62                                                               
Attuazione delle funzioni di programmazione negoziata                           
1. La Regione persegue la qualificazione delle condizioni di sviluppo           
nelle diverse aree territoriali, promuovendo, con gli Enti locali,              
gli istituti e strumenti di programmazione negoziata, al fine, in               
particolare, di favorire ruoli e modalita' di confronto e                       
concertazione degli Enti locali e delle forze economiche e sociali,             
con il concorso delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e             
Agricoltura, nell'ambito delle rispettive attribuzioni.                         
2. Costituiscono strumento di attuazione della programmazione                   
negoziata regionale nel campo dello sviluppo del sistema produttivo,            
oltreche' gli istituti previsti dalla legislazione nazionale e                  
regionale vigente, i progetti di sviluppo delle attivita' produttive            
di cui all'art. 64.                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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