REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

          TITOLO IV                                                             
     SERVIZIO DI TESORERIA                                                      
          Art. 62                                                               
Oggetto e disciplina del Servizio di Tesoreria                                  
1. Il Servizio di Tesoreria consiste nel complesso delle operazioni             
riguardanti la gestione finanziaria della Regione con riferimento               
alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla                  
custodia di titoli e di valori ed agli adempimenti connessi previsti            
dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e                     
convenzionali.                                                                  
2. Il Servizio di Tesoreria e' affidato mediante licitazione privata            
con capitolato d'oneri che rispetti i principi della concorrenza e              
relativo bando di gara, preventivamente approvati dalla Giunta                  
regionale.                                                                      
3. L'istituto, gli istituti contitolari od il consorzio cui sara'               
affidato il Servizio di Tesoreria dovranno:                                     
a) essere dotati di adeguate strutture tecnico-organizzative;                   
b) corrispondere un interesse sulle somme di spettanza della Regione,           
comunque giacenti in tesoreria;                                                 
c) gestire gratuitamente il Servizio di Tesoreria, nonche' quello di            
deposito dei titoli e valori di proprieta' della Regione o depositati           
da terzi a favore della Regione medesima;                                       
d) fornire idonee garanzie per la regolare gestione del servizio;               
e) avvalersi, sotto la propria responsabilita' ed a proprio esclusivo           
rischio, della collaborazione di altri istituti di credito quando               
cio' sia necessario per assicurare un servizio rapido e capillare in            
tutto il territorio della regione e per garantire la regolare                   
effettuazione degli incassi e dei pagamenti in qualsiasi localita'              
dell'Italia e dei Paesi esteri. La scelta dei predetti istituti                 
collaboratori e' subordinata al benestare della Giunta regionale;               
f) acquistare, nel rispetto delle leggi bancarie, titoli                        
obbligazionari e cartelle emesse da istituti di credito o finanziari            
cui partecipi la Regione;                                                       
g) effettuare i pagamenti disposti dalla Regione, anche quando si               
verifichi insufficienza o mancanza di disponibilita' nel fondo cassa            
regionale, secondo le modalita' da stabilirsi in convenzione.                   
4. La convenzione viene approvata dalla Giunta regionale e stipulata            
dal direttore generale della struttura organizzativa competente in              
materia di bilancio e contabilita'.                                             
5. Qualora sia motivata la convenienza di pubblico interesse, il                
servizio puo' essere affidato in regime di proroga al Tesoriere in              
carica.                                                                         
6. Il Servizio di Tesoreria per quanto non espressamente disposto               
dalla presente legge e' disciplinato da apposito regolamento.                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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