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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO IV
SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 62
Oggetto e disciplina del Servizio di Tesoreria
1. Il Servizio di Tesoreria consiste nel complesso delle operazioni
riguardanti la gestione finanziaria della Regione con riferimento
alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla
custodia di titoli e di valori ed agli adempimenti connessi previsti
dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e
convenzionali.
2. Il Servizio di Tesoreria e' affidato mediante licitazione privata
con capitolato d'oneri che rispetti i principi della concorrenza e
relativo bando di gara, preventivamente approvati dalla Giunta
regionale.
3. L'istituto, gli istituti contitolari od il consorzio cui sara'
affidato il Servizio di Tesoreria dovranno:
a) essere dotati di adeguate strutture tecnico-organizzative;
b) corrispondere un interesse sulle somme di spettanza della Regione,
comunque giacenti in tesoreria;
c) gestire gratuitamente il Servizio di Tesoreria, nonche' quello di
deposito dei titoli e valori di proprieta' della Regione o depositati
da terzi a favore della Regione medesima;
d) fornire idonee garanzie per la regolare gestione del servizio;
e) avvalersi, sotto la propria responsabilita' ed a proprio esclusivo
rischio, della collaborazione di altri istituti di credito quando
cio' sia necessario per assicurare un servizio rapido e capillare in
tutto il territorio della regione e per garantire la regolare
effettuazione degli incassi e dei pagamenti in qualsiasi localita'
dell'Italia e dei Paesi esteri. La scelta dei predetti istituti
collaboratori e' subordinata al benestare della Giunta regionale;
f) acquistare, nel rispetto delle leggi bancarie, titoli
obbligazionari e cartelle emesse da istituti di credito o finanziari
cui partecipi la Regione;
g) effettuare i pagamenti disposti dalla Regione, anche quando si
verifichi insufficienza o mancanza di disponibilita' nel fondo cassa
regionale, secondo le modalita' da stabilirsi in convenzione.
4. La convenzione viene approvata dalla Giunta regionale e stipulata
dal direttore generale della struttura organizzativa competente in
materia di bilancio e contabilita'.
5. Qualora sia motivata la convenienza di pubblico interesse, il
servizio puo' essere affidato in regime di proroga al Tesoriere in
carica.
6. Il Servizio di Tesoreria per quanto non espressamente disposto
dalla presente legge e' disciplinato da apposito regolamento.
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