REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                 TITOLO VII                                                     
     DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                          
          Art. 61                                                               
Modifiche alla L.R. 24 dicembre 1996, n. 50                                     
1. L'articolo 19 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 50, recante:                   
"Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della            
L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991, n. 20", e'             
cosi' sostituito:                                                               
"Art. 19                                                                        
Personale                                                                       
1. Le Aziende dispongono di personale proprio, assunto secondo le               
modalita' e le procedure previste dalla normativa regionale, anche              
attivando concorsi unici tra le Aziende medesime e la Regione.                  
2. Ciascuna Azienda adotta la dotazione organica e gestisce il                  
proprio personale nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 6             
dell'articolo 4. All'interno di tale limite l'Azienda gestisce la               
propria dotazione organica, attiva rapporti di lavoro a tempo                   
determinato e gli incarichi professionali secondo i criteri stabiliti           
dalla contrattazione collettiva e dalle norme regionali. Spetta al              
Consiglio di amministrazione di ciascuna Azienda adottare la                    
dotazione organica dell'Ente.".                                                 
NOTE ALL'ART. 61                                                                
Nota alla rubrica                                                               
1) La L.R. 24 dicembre 1996, n. 50, concerne Disciplina del diritto             
allo studio universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n.           
46 e della L.R. 19 luglio 1991, n. 20.                                          
Comma 1                                                                         
2) Il testo dell'art. 19 della L.R. n. 50 del 1996 era il seguente:             
"Art. 19 - Personale                                                            
1. Le Aziende dispongono di personale proprio al quale si applica lo            
stato giuridico, l'ordinamento professionale, il trattamento                    
economico, nonche' la normativa in materia di relazioni sindacali,              
previsti per il personale regionale. Spetta al Consiglio di                     
amministrazione di ciascuna Azienda adottare la dotazione organica              
dell'Ente.                                                                      
2. Ciascuna Azienda adotta la dotazione organica e gestisce il                  
proprio personale nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 6             
dell'art. 4. All'interno di tale limite, l'Azienda gestisce la                  
propria dotazione organica, attiva rapporti di lavoro a tempo                   
determinato e gli incarichi professionali di cui al comma 6 dell'art.           
7 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni,                   
necessari all'espletamento delle attivita' rivolte ai destinatari di            
cui all'art. 3.                                                                 
3. Ciascuna Azienda assume il proprio personale secondo le modalita'            
e le procedure previste dalla normativa regionale, anche attivando              
concorsi unici tra le Aziende medesime o con la Regione.                        
4. Alla mobilita' tra le Aziende e tra le stesse e gli organici della           
Regione si applicano i criteri e le modalita' previste dall'art. 45             
della L.R. 4 agosto 1994, n. 31.                                                
5. Il personale delle Aziende e' equiparato al personale appartenente           
agli organici regionali anche per quanto riguarda la sperimentazione            
del nuovo ordinamento professionale prevista dal vigente Contratto              
collettivo nazionale di lavoro, nonche' in relazione agli effetti               
dell'applicazione del comma 12 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre              
1995, n. 549, in materia di misure flessibili nella gestione delle              
risorse umane.                                                                  
6. La contrattazione decentrata regionale definisce, sentito il                 
parere del Consiglio di amministrazione delle Aziende, la quota di              
risorse che ciascuna Azienda deve finalizzare alla erogazione del               
salario accessorio.".                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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