LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO III
GESTIONE DEL BILANCIO
CAPO II
Spese
Art. 61
Ricognizione dei residui passivi
1. Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi
viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.
2. Prima della formazione del conto consuntivo, entro il 30 aprile di
ogni anno, con atto del dirigente responsabile della struttura
organizzativa competente in materia di bilancio si provvede alla
determinazione dei residui passivi da riportare nelle scritture
contabili.