REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

          TITOLO III                                                            
     GESTIONE DEL BILANCIO                                                      
            CAPO II                                                             
Spese                                                                           
          Art. 61                                                               
Ricognizione dei residui passivi                                                
1. Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi            
viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.           
2. Prima della formazione del conto consuntivo, entro il 30 aprile di           
ogni anno, con atto del dirigente responsabile della struttura                  
organizzativa competente in materia di bilancio si provvede alla                
determinazione dei residui passivi da riportare nelle scritture                 
contabili.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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