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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO V
SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO V
Ulteriori provvedimenti di attuazione
del DLgs n. 112 del 1998
e riordino della legislazione regionale vigente
in materia di attivita' produttive
Sezione I
Ulteriori provvedimenti
in attuazione del DLgs n. 112 del 1998
Art. 60
Attuazione delle funzioni delegate per lo sviluppo
di programmi per il trasferimento tecnologico
1. La Regione, al fine di dare attuazione alle funzioni delegate
inerenti la realizzazione di programmi per la ricerca applicata,
l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo,
nell'ambito degli indirizzi comunitari e nazionali in materia,
predispone un provvedimento legislativo finalizzato a promuovere:
a) lo sviluppo efficace e coordinato di: 1) iniziative di ricerca
applicata e innovazione; 2) una rete per il trasferimento e la
diffusione di conoscenze tecnologiche, aperta a Universita', enti di
ricerca, centri pubblici e privati, imprese singole e associate,
realizzata anche in collaborazione con enti e strutture di ricerca
nazionali ed internazionali; 3) iniziative comuni con i soggetti di
cui al punto 2) per l'attuazione di un sistema regionale volto
all'accrescimento della competitivita' tecnologica delle imprese;
b) l'impegno delle imprese nel campo della ricerca precompetitiva,
della ricerca applicata, dell'innovazione, agevolando a tal fine sia
l'accesso delle piccole e medie imprese, di aggregazioni di imprese e
dei sistemi produttivi locali ai programmi nazionali e dell'Unione
Europea, sia le attivita' specializzate rivolte a favorire l'incontro
tra domanda e offerta di innovazione;
c) l'impegno delle risorse umane presenti nelle Universita', negli
Enti di ricerca, nelle professioni e nelle imprese in attivita' di
ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico e di
incontro tra domanda e offerta di innovazione.
2. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 armonizza altresi'
la legislazione regionale vigente in materia di interventi inerenti
il trasferimento tecnologico.
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