REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

          TITOLO III                                                            
     GESTIONE DEL BILANCIO                                                      
            CAPO II                                                             
Spese                                                                           
          Art. 60                                                               
Residui passivi                                                                 
1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma                     
dell'articolo 47 e non pagate entro il termine dell'esercizio.                  
2. I residui passivi formatisi a norma del comma 1, quale che sia la            
natura della spesa, possono essere conservati nel conto dei residui             
per due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si e'                     
perfezionato.                                                                   
3. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del                 
bilancio e non impegnate a norma dell'articolo 47 entro il termine              
dell'esercizio, costituiscono in ogni caso economie di spesa ed a               
tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della                   
gestione.                                                                       
4. Costituiscono altresi' economie di spesa i residui passivi che non           
risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la               
loro conservazione a norma del comma 2, fatta salva la loro                     
riproduzione nella competenza dei successivi bilanci allorche' il               
loro pagamento sia reclamato dai creditori.                                     
5. Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui, a              
norma del comma 4, ove sia prevedibile l'esercizio del diritto a                
riscuotere da parte dei creditori, possono iscriversi, in sede di               
presentazione di ogni bilancio di previsione annuale, appositi                  
capitoli di spesa da collocare tra le spese obbligatorie. Alla                  
reiscrizione e all'impegno delle somme necessarie provvedono i                  
dirigenti competenti, contestualmente alla liquidazione della spesa,            
nell'ambito degli stanziamenti degli appositi capitoli iscritti in              
bilancio e dopo aver accertato che il debito non sia prescritto o               
estinto per altra causa. Qualora il pagamento delle somme eliminate             
si riferisca a spese precedentemente liquidate e ordinate a norma               
degli articoli 51 e 53, verificate dalla struttura organizzativa                
preposta all'emissione dei titoli di spesa, la reiscrizione e                   
l'impegno delle somme necessarie e' disposta dal dirigente della                
struttura organizzativa competente in materia di ragioneria, o da suo           
delegato.                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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