REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

               TITOLO VI                                                        
          NORME TRANSITORIE E FINALI                                            
               CAPO I                                                           
       Norme transitorie                                                        
          Art. 59                                                               
Abrogazioni                                                                     
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 51 e 53 sono abrogate             
le seguenti Leggi regionali:                                                    
a) L.R. 28 maggio 1975, n. 36 recante: "Concessione di contributi per           
agevolare la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il               
risanamento di complessi di edilizia pubblica residenziale di                   
proprieta' degli IACP o da essi gestiti, nonche' per agevolare la               
costruzione da parte di cooperative di abitazione a proprieta'                  
indivisa e individuale di alloggi di edilizia residenziale pubblica             
sovvenzionata, agevolata e convenzionata";                                      
b) L.R. 13 luglio 1976, n. 28 recante: "Modifica all'art. 8 della               
L.R. 28 maggio 1975, n. 36 ôConcessione di contributi per agevolare             
la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il risanamento             
di complessi d'edilizia pubblica residenziale di proprieta' degli               
IACP o da essi gestiti, nonche' per agevolare la costruzione da parte           
di cooperative a proprieta' indivisa e individuale di alloggi di                
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, agevolata e                       
convenzionata'";                                                                
c) L.R. 2 giugno 1980, n. 46 recante: "Provvedimenti regionali per la           
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e per la                     
promozione di interventi di edilizia residenziale convenzionata e               
convenzionata-agevolata";                                                       
d) L.R. 25 maggio 1981, n. 15 recante: "Norme per la scelta dei                 
soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia               
residenziale convenzionata fruente del contributo pubblico -                    
Attuazione dell'art. 25 della Legge 5 agosto 1978, n. 457";                     
e) L.R. 1 febbraio 1982, n. 8 recante: "Coordinamento delle funzioni            
relative all'edilizia residenziale pubblica e soppressione del                  
Consorzio regionale fra gli IACP dell'Emilia-Romagna ai sensi degli             
artt. 13 e 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Istituzione del                   
Comitato di coordinamento regionale dell'edilizia residenziale                  
pubblica";                                                                      
f) L.R. 30 agosto 1982, n. 40 recante: "Modifica ed integrazione alla           
L.R. 2 giugno 1980, n. 46 ôProvvedimenti regionali per la                       
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e per la                     
promozione di interventi di edilizia residenziale convenzionata e               
convenzionata-agevolata'";                                                      
g) L.R. 30 agosto 1982, n. 41 recante: "Formazione e gestione                   
dell'anagrafe dell'utenza e censimento degli alloggi di edilizia                
residenziale pubblica nella regione Emilia-Romagna";                            
h) L.R. 14 marzo 1984, n. 12 recante: "Norme per l'assegnazione, la             
gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di                 
edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma              
della Legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali           
emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981";                       
i) L.R. 9 novembre 1984, n. 48 recante: "Prima normativa tecnica                
regionale per la disciplina delle opere di edilizia residenziale                
pubblica";                                                                      
l) L.R. 4 giugno 1986, n. 18 recante: "Disposizioni transitorie                 
relative all'organizzazione degli IACP - Modifiche ed integrazioni              
alla L.R. 14 marzo 1984, n. 12, concernente l'assegnazione, la                  
gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di                 
edilizia residenziale pubblica";                                                
m) L.R. 28 aprile 1988, n. 13 recante: "Applicazione al personale               
dipendente degli Istituti autonomi case popolari dell'Emilia-Romagna            
della disciplina prevista dall'accordo di comparto 1985/87, relativa            
al personale di cui al DPR 5 marzo 1986, n. 68, approvata dalla L.R.            
28 ottobre 1987, n. 30";                                                        
n) L.R. 2 dicembre 1988, n. 50 recante: "Modifiche ed integrazioni              
alla L.R. 14 marzo 1984, n. 12, in materia di assegnazione, gestione,           
decadenza e disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia                     
residenziale pubblica";                                                         
o) L.R. 1 febbraio 1990, n. 10 recante: "Interpretazione autentica              
dell'art. 44, primo comma, della L.R. 14 marzo 1984, n. 12,                     
sostituito dall'art. 29 della L.R. 2 dicembre 1988, n. 50";                     
p) L.R. 13 aprile 1990, n. 31 recante: "Modifiche alla L.R. 14 marzo            
1984, n. 12, in materia di assegnazione, gestione, decadenza e                  
disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale                    
pubblica";                                                                      
q) L.R. 25 marzo 1991, n. 5 recante: "Modifiche alla L.R. 2 giugno              
1980, n. 46 per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale            
convenzionata agevolata destinati a categorie sociali che presentino            
svantaggi abitativi";                                                           
r) L.R. 16 marzo 1995, n. 13 recante: "Modifiche e integrazioni alla            
L.R. 14 marzo 1984, n. 12, in materia di assegnazione, gestione,                
decadenza e disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia pubblica,           
come modificata dalla L.R. 2 dicembre 1988, n. 50, e ulteriori                  
modificazioni";                                                                 
s) L.R. 22 gennaio 1997, n. 3 recante: "Istituzione dell'Istituto               
autonomo per le case popolari della Provincia di Rimini";                       
t) L.R. 25 febbraio 2000, n. 8 recante: "Provvedimenti urgenti in               
materia di edilizia residenziale pubblica".                                     
2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:                              
a) i commi 2 e 3 dell'art. 11 della L.R. 21 febbraio 1990, n. 14                
recante: "Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e                     
dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della Consulta                
regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione";                                
b) l'art. 46 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7 recante: "Ordinamento             
dei controlli regionali sugli Enti locali e sugli Enti dipendenti               
dalla Regione";                                                                 
c) l'art. 10 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 recante: "Tutela e                
valorizzazione delle persone anziane - Interventi a favore di anziani           
autosufficienti";                                                               
d) gli artt. 1, 3 e 5 della L.R. 19 agosto 1996, n. 34 recante:                 
"Modifiche alla normativa regionale in materia di edilizia                      
residenziale pubblica e interventi edilizi a favore degli anziani e             
modifiche alla L.R. 16 febbraio 1989, n. 6".                                    
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 8 agosto 2001  VASCO ERRANI                                            
NOTE ALL'ART. 59                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 11 della L.R. n. 14 del 1990              
era il seguente:                                                                
"Art. 11 - Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica            
omissis                                                                         
2. Il punteggio di cui al primo comma e' cumulabile con quello                  
previsto dalla lett. b) del primo comma dell'art. 7 della L.R. 14               
marzo 1984, n. 12 in materia di assegnazione, gestione, revoca e                
disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale                    
pubblica, cosi' come modificato ed integrato dall'art. 6 della L.R. 2           
dicembre 1988, n. 50, fermo restando il limite massimo di otto punti            
attribuibili con riguardo alle condizioni soggettive del richiedente            
e del suo nucleo familiare.                                                     
3. Fra le situazioni di particolare emergenza abitativa per le quali            
il Comune puo' riservare una aliquota degli alloggi di edilizia                 
residenziale pubblica da assegnare annualmente, ai sensi dell'art. 18           
della L.R. 14 marzo 1984, n. 12, cosi' come modificato dall'art. 16             
della L.R. 2 dicembre 1988, n. 50, sono comprese quelle di immigrati            
extracomunitari nonche' di emigrati e loro familiari rientrati in un            
comune della regione, fatto salvo quanto disposto dal quarto comma              
della citata disposizione.".                                                    
2) Il testo dell'art. 46 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7 era il                
seguente:                                                                       
"Art. 46 - Controllo sugli atti degli IACP                                      
1. Il controllo sugli atti degli IACP e' esercitato dall'Organo di              
controllo, secondo le modalita' ed i termini che ne regolano                    
l'attivita'.                                                                    
2. Il controllo si svolge esclusivamente sulle deliberazioni degli              
IACP concernenti:                                                               
a) statuti e relative modificazioni;                                            
b) bilanci e relative variazioni, conti consuntivi;                             
c) piante organiche;                                                            
d) regolamenti;                                                                 
e) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale;           
f) alienazioni del patrimonio immobiliare;                                      
g) regolamentazione della gestione degli alloggi di edilizia                    
residenziale pubblica.                                                          
3.  Gli atti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono adottati su           
parere conforme della Giunta regionale o, su delega di questa,                  
dell'Assessore competente. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento              
dell'atto il parere si intende reso in senso favorevole.                        
4. La trasmissione all'Organo di controllo delle deliberazioni di cui           
al comma 2 ha luogo entro trenta giorni dalla loro adozione, a pena             
di decadenza. Nello stesso termine copia di tali deliberazioni e'               
trasmessa alla Giunta regionale.".                                              
3) Il testo dell'art. 10 della L.R. n. 5 del 1994 era il seguente:              
"Art. 10 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 2 giugno 1980, n. 46,            
in materia di edilizia                                                          
1.  Per il raggiungimento anche delle finalita' di cui all'articolo             
9, l'art. 16 della L.R. 2 giugno 1980, n. 46, modificata ed integrata           
dalle Leggi regionali 30 agosto 1982, n. 40 e 25 marzo 1991, n. 5,              
viene cosi' modificato:                                                         
a) la rubrica dell'art. 16 della L.R. n. 46 del 1980 e' cosi'                   
sostituita:   Contributi per l'incentivazione di iniziative a favore            
di particolari categorie sociali;                                               
b) all'art. 16 della L.R. n. 46 del 1980 sono aggiunti i seguenti               
commi:   Il Consiglio regionale puo', altresi', prevedere, in sede di           
approvazione del programma, che, a favore di categorie sociali con              
particolare disagio abitativo, i contributi vengano concessi anche              
per l'acquisto dell'alloggio. I contributi possono essere concessi              
anche in conto capitale; in tal caso l'ammontare del contributo non             
puo' superare la misura del trentacinque per cento del costo                    
complessivo di costruzione o di recupero, ivi compresa la spesa per             
l'eventuale acquisto dell'area o dell'immobile. Detti contributi sono           
concessi con le modalita previste dal primo comma dell'art. 13 e                
erogati, anche direttamente ai soggetti beneficiari, sulla base delle           
procedure e delle modalita' previste dall'art. 2 della Legge 25 marzo           
1982, n. 94 e successive modifiche ed integrazioni.I contributi di           
cui al presente articolo possono essere concessi anche in assenza di            
altre agevolazioni pubbliche.".                                                 
4) Il testo degli articoli 1, 3 e 5 della L.R. 19 agosto 1996, n. 34            
era il seguente:                                                                
"Art. 1 - Modifiche alla normativa regionale in materia di edilizia             
residenziale pubblica                                                           
1. I commi 4 e 5 dell'art. 26 della L.R. 14 marzo 1984, n. 12, e                
successive modifiche ed integrazioni, sono cosi' sostituiti:                    
4. Nei confronti di coloro che all'entrata in vigore della presente             
legge occupano, ancorche' senza titolo alloggi di edilizia                      
residenziale pubblica, il Comune dispone l'assegnazione a sanatoria             
dell'alloggio in presenza dei requisiti di cui al comma 5. I soggetti           
interessati dovranno presentare una apposita domanda al Comune, e per           
conoscenza all'ente gestore, entro quattro mesi dal ricevimento della           
comunicazione che quest'ultimo effettua in ordine all'opportunita di            
sanatoria.                                                                      
5. L'assegnazione a sanatoria di cui al comma 4, e' subordinata:                
a) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo                   
familiare alla data di entrata in vigore della presente legge, a                
condizione che l'alloggio non sia stato occupato con effrazione;                
b) all'accertamento, a cura della Amministrazione comunale, del                 
possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti per                  
l'accesso vigenti alla data della domanda di assegnazione in                    
sanatoria salvo il requisito del reddito che non deve superare il               
doppio di quello stabilito per l'accesso;                                       
c) al recupero, da parte dell'ente gestore, di tutti i canoni e le              
spese accessorie dovute, a decorrere dalla data di occupazione;                 
d) all'eliminazione, da parte dell'occupante, di eventuali opere                
edilizie interessanti le parti comuni del fabbricato in cui e'                  
ubicato l'alloggio, ovvero l'area di pertinenza del fabbricato                  
predetto, dallo stesso costruite senza le prescritte autorizzazioni o           
concessioni.                                                                    
2. Il punto 1) del comma 1, dell'art. 43 della L.R. n. 12 del 1984,             
come modificato dall'art. 40 della L.R. n. 13 del 1995 e' cosi'                 
sostituito:                                                                     
1) Fascia "A":                                                                  
- "canone sociale" pari ad una percentuale non superiore al dieci per           
cento del reddito del nucleo familiare diminuito di una aliquota per            
ogni componente del nucleo stesso, escluso l'assegnatario. Tale                 
canone, non inferiore a un canone nimimo simbolico di Lire 25.000               
mensili, aggiornabile dal Consiglio regionale, potra essere posto a             
carico del Fondo sociale di cui all'art. 37 nei casi indicati dai               
provvedimenti attuativi del Fondo stesso.                                       
3. Al punto 3) del comma 1 dell'art. 43 della L.R. n. 12 del 1984,              
come modificato dall'art. 40 della L.R. n. 13 del 1995 viene aggiunto           
il seguente periodo:                                                            
Tale canone dovra' comunque risultare non inferiore al sei per cento            
del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare.".                      
"Art. 3 - Disposizioni finanziarie                                              
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2 si fa' fronte con           
le somme stanziato al Capitolo 32287 della parte spesa del Bilancio             
di previsione per l'esercizio 1996 e pluriennale 1996-98 e ammontanti           
complessivamente a Lire 23 miliardi di cui Lire 8 miliardi per                  
l'esercizio 1996, 8 miliardi per l'esercizio 1997 e 7 miliardi per              
l'esercizio 1998.                                                               
2. In conseguenza di quanto disposto dall'art. 2 la denominazione del           
Cap. 32287 e' modificata nel modo seguente: Contributi a Comuni, IACP           
e cooperative a proprieta' indivisa per il recupero o la costruzione            
di alloggi da destinare alla locazione permanente in favore degli               
anziani (art. 9 bis, L.R. 3 febbraio 1994, n. 5) (cambio                        
denominazione).                                                                 
3. Agli oneri successivi all'esercizio 1998 si fara' fronte mediante            
specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione             
della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della L.R            
6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.                                
4. Sono revocate le precedenti autorizzazioni di spesa disposte dai             
sottoelencati provvedimenti di legge:                                           
- art. 39 della L.R. 19 aprile 1994, n. 16;                                     
- art. 27 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 7;                                     
- art. 30 della L.R. 22 aprile 1996, n. 9.".                                    
"Art. 5 - Dichiarazione d'urgenza                                               
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti           
dell'art. 127, secondo comma della Costituzione e dell'art. 31 dello            
Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua              
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione                            
Emilia-Romagna.".                                                               
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 862/2001 del 22 maggio 2001; oggetto consiliare n. 1576 (VII                 
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal           
Consiglio regionale nella seduta del 30 maggio 2001;                            
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 96 in data 11 giugno 2001;                                           
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio              
Ambiente Trasporti" in sede referente.                                          
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 8 del 5                
luglio 2001, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula            
del consigliere Muzzarelli;                                                     
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 12 luglio 2001,            
atto n. 37/2001;                                                                
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 788/4.1.13/C.G. del           
3 agosto 2001.                                                                  

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