REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
            TITOLO V                                                            
         SVILUPPO ECONOMICO                                                     
         E ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                 
            CAPO V                                                              
    Ulteriori provvedimenti di attuazione                                       
del DLgs n. 112 del 1998                                                        
e riordino della legislazione regionale vigente                                 
in materia di attivita' produttive                                              
Sezione I                                                                       
Ulteriori provvedimenti                                                         
in attuazione del DLgs n. 112 del 1998                                          
          Art. 58                                                               
Attuazione delle funzioni delegate                                              
in materia di agevolazione del credito                                          
1. La Regione sviluppa azioni volte ad agevolare l'accesso al                   
credito, disciplina i rapporti con gli istituti di credito, determina           
i criteri dell'ammissibilita' al credito agevolato e i controlli                
sulla sua effettiva destinazione. La Regione determina altresi' i               
criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione                 
creditizia, di prestazione di garanzia e di assegnazione di fondi,              
anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione                   
dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche            
se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede                  
statale o comunitaria.                                                          
2. La Regione puo' costituire propri fondi per interventi di                    
concessione di garanzia, primaria e accessoria, presso soggetti                 
abilitati ai sensi della normativa vigente in materia di garanzia e             
credito, con i quali stipula apposite convenzioni. Le convenzioni               
definiscono i vincoli di destinazione dei fondi, i criteri di                   
selezione dei beneficiari delle garanzie e le modalita' di                      
trasferimento delle risorse finanziarie.                                        
3. La Regione puo' intervenire anche mediante l'erogazione di                   
contributi a favore dei consorzi e societa' consortili fidi di primo            
e di secondo grado dell'artigianato, della cooperazione e delle                 
piccole e medie imprese, costituiti anche in forma cooperativa, per             
incrementare la capacita' di garanzia ed agevolare l'accesso al                 
credito a breve e medio termine delle imprese.                                  
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri, le modalita' ed i                  
termini di presentazione delle domande di contributo di cui al comma            
3, nonche' i criteri relativi alla finalizzazione dei contributi                
stessi ovvero alla rifinalizzazione, secondo criteri definiti                   
nell'ambito del programma regionale di cui all'art. 54, di contributi           
precedentemente concessi, le modalita' di controllo e di eventuale              
revoca degli stessi.                                                            
5. La Regione, ai sensi dell'art. 49 del DLgs n. 112 del 1998, puo'             
sottoscrivere accordi integrativi con l'istituto tesoriere, ovvero              
con gli istituti tesorieri, ovvero con altri istituti di credito, al            
fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie           
imprese.                                                                        
6. Gli accordi integrativi di cui al comma 5 definiscono                        
l'individuazione delle risorse finanziarie messe a disposizione, i              
parametri di determinazione dei tassi di riferimento, i tempi e le              
procedure per la concessione dei finanziamenti.                                 
7. Gli accordi integrativi definiscono, altresi', le tipologie di               
investimento aziendale prioritarie, nel quadro degli obiettivi di               
politica industriale definiti dal Programma regionale di cui all'art.           
54.                                                                             
8. La Regione puo' concedere contributi alle piccole e medie imprese            
al fine di ridurre il tasso di interesse sui finanziamenti concessi             
dagli istituti di credito convenzionati. In tal caso l'entita' della            
riduzione del tasso di interesse e' determinata dagli accordi                   
integrativi di cui al comma 5.                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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