REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003

          Art. 58                                                               
Dichiarazione d'urgenza                                                         
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti           
degli articoli 127 comma 2 della Costituzione e 31 dello Statuto ed             
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel                 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 18 aprile 2001  VASCO ERRANI                                           
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 59 del 25 gennaio 2001; oggetto consiliare n. 110 (VII                       
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 72 in data 26 gennaio 2001;                                          
- assegnato alla I Commissione consillare permanente "Bilancio                  
Programmazione Affari Generali" in sede referente e in sede                     
consultiva alle Commissioni II "Attivita' Produttive", III                      
"Territorio Ambiente Trasporti", IV "Sicurezza Sociale" e V "Turismo            
Cultura Scuola Formazione".                                                     
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5 del 12               
marzo 2001, con relazione scritta del consigliere Sabbi;                        
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 marzo 2001,             
con atto n. 23/2001;                                                            
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 373/4.1.27/C.G. del           
13 aprile 2001.                                                                 
NOTE ALL'ART. 58                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 127                                                                       
omissis                                                                         
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto             
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua                       
pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio                 
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la                        
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini             
indicati.                                                                       
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'art. 31 dello Statuto regionale e' il seguente:                
"Art. 31                                                                        
1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della            
Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore            
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le              
leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.                                  
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una                
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia                     
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo               
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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