REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                 TITOLO VII                                                     
     DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                          
          Art. 58                                                               
Enti dipendenti dalla Regione                                                   
1. Per gli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, gli            
atti amministrativi per i quali la presente legge prevede la                    
competenza del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e            
della Giunta regionali sono adottati dagli organi istituzionali di              
ciascun Ente, secondo le competenze previste dai rispettivi                     
ordinamenti.                                                                    
2. L'eventuale istituzione di una direzione generale puo' essere                
approvata dalla Giunta in presenza di funzioni di particolare                   
rilevanza e complessita'.                                                       
3. Il trattamento economico del personale degli Enti pubblici non               
economici dipendenti dalla Regione e' definito dai contratti                    
collettivi di lavoro sia nazionali che decentrati integrativi                   
stipulati negli Enti di rispettiva appartenenza.                                
4. I contratti collettivi decentrati integrativi di lavoro                      
disciplinano ogni altra materia rinviata a tale livello dalla                   
contrattazione collettiva nazionale.                                            
5. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva decentrata                    
integrativa sono deliberati dalla Giunta regionale, acquisito il                
parere dei consigli di amministrazione, o organi equivalenti, dei               
singoli Enti.                                                                   
6. Nel dettare gli indirizzi di cui al comma 5 la Giunta deve avere             
come riferimento prioritario il principio di parita' di trattamento             
tra il personale degli Enti dipendenti e quello della Regione.                  
7. Al personale degli Enti pubblici non economici dipendenti dalla              
Regione si applicano, se ricorrono i presupposti, le disposizioni di            
cui alle Leggi regionali 5 maggio 1980, n. 29 e 14 dicembre 1982, n.            
58.                                                                             
NOTE ALL'ART. 58                                                                
Comma 7                                                                         
1) La L.R. 5 maggio 1980, n. 29, concerne Indennita' premio di                  
servizio da corrispondere al personale per il quale non opera la                
ricongiunzione dei servizi. Anticipazione al personale di una quota             
del trattamento di fine servizio.                                               
2) La L.R. 14 dicembre 1982, n. 58, concerne Omogeneizzazione del               
trattamento di previdenza del personale regionale.                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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